La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l'articolo 31, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1)I sali grezzi di potassio sono materiali ottenuti da risorse naturali mediante estrazione. Per tali prodotti naturali i titoli minimi in elementi nutritivi di cui all'allegato I, tabella A.3, punto 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003 sono stati stabiliti sulla base delle buone pratiche industriali. Tuttavia, quando il tenore di potassio nel minerale è naturalmente in calo, i produttori incontrano difficoltà sempre maggiori a rispettare i valori minimi attuali, cosa che mette a rischio la fornitura continuativa di concimi ottenuti da sali grezzi di potassio agli agricoltori professionali. Pertanto, tali valori minimi devono essere leggermente ridotti modificando il punto 1 della tabella A.3 di detto allegato in modo da consentire ai produttori di continuare a commercializzare i loro prodotti come «concimi CE». Tale modifica tiene conto del fatto che anche i valori minimi modificati, leggermente inferiori, consentono una concimazione efficiente; pertanto essi possono essere considerati come un progresso tecnico ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2003/2003.
(2)Il 3,4-dimetil-1H-pirazolo fosfato («DMPP») è un inibitore della nitrificazione che è adatto all'impiego con fertilizzanti azotati comuni (solidi o fluidi). Il DMPP riduce il rischio di perdite di azoto nel suolo e nell'atmosfera e quindi rafforza l'efficienza d'impiego dell'azoto.
(3)La miscela di reazione N-butyl-thiophosphoric-triamide e N-propyl-thiophosphoric-triamide («NBPT/NPPT») è un inibitore dell'ureasi. L'NBPT/NPPT riduce il rischio di perdite di azoto sotto forma di emissioni di ammoniaca dopo l'applicazione di concimi contenenti urea e quindi rafforza l'efficienza d'impiego dell'azoto.
(4)Al fine di rendere il DMPP e l'NBPT/NPPT più ampiamente disponibili agli agricoltori in tutta l'Unione, è opportuno aggiungere tali sostanze agli elenchi di inibitori della nitrificazione e dell'ureasi autorizzati di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003.
(5)I concimi semplici solidi o fluidi a base di urea formaldeide, nonché i concimi solidi NPK, NP e NK contenenti urea formaldeide sono elencati come tipi di concime nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. Sebbene i condensati di urea formaldeide siano stabili in soluzione e in sospensione, i concimi fluidi NPK, NP e NK contenenti urea formaldeide non sono ancora elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 come tipo di prodotto individuale. Poiché vi è un interesse crescente nella commercializzazione dei concimi fluidi NPK, NP e NK contenenti una quantità determinata di urea formaldeide come fonte di azoto, è opportuno autorizzare l'uso di urea formaldeide nella preparazione dei concimi fluidi NPK, NP e NK. Di conseguenza occorre inserire nell'allegato I, tabella C.2, di detto regolamento sei nuove denominazioni del tipo.
(6)Oltre a includere il DMPP e l'NBPT/NPPT nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003, è opportuno aggiungere all'allegato IV del suddetto regolamento i metodi di analisi da applicare ai fini del controllo ufficiale di tali concimi.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003.
(8)Al fine di garantire che il metodo di analisi dell'NBPT/NPPT, attualmente in fase di convalida, sia pubblicato dal comitato europeo per la normalizzazione prima dell'aggiunta dell'NBPT/NPPT all'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 e del relativo nuovo metodo di analisi all'allegato IV, è opportuno posticipare l'entrata in vigore di tali modifiche.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
Modifiche
Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:
1)l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento,
2)l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'allegato I, punto 4), e l'allegato II, punto 2), si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 24 Novembre 2014
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_337_R_0006