Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1256 della Commissione del 23 Luglio 2019 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/943, relativo a misure urgenti che sospendono le importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce i principi generali riguardanti gli alimenti e la sicurezza alimentare a livello nazionale e dell'Unione. Esso prevede l'adozione di misure urgenti da parte della Commissione quando sia manifesto che alimenti importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 della Commissione (2) ha sospeso le importazioni nell'Unione di fagioli secchi dichiarati al codice NC 0713 39 00, originari della Nigeria, a causa dell'elevato numero di casi di contaminazione con la sostanza attiva non autorizzata diclorvos a livelli largamente superiori alla dose acuta di riferimento provvisoriamente stabilita dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare. In attesa dell'attuazione di misure appropriate di gestione del rischio da parte della Nigeria, il divieto doveva applicarsi fino al 30 giugno 2016.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/874 della Commissione (3) ha prorogato la sospensione dell'importazione di fagioli secchi originari della Nigeria fino al 30 giugno 2019, applicandola a due codici NC supplementari, lo 0713 35 00 e lo 0713 90 00, a causa della presenza costante di diclorvos nei fagioli secchi importati dalla Nigeria e dell'impossibilità di raggiungere a breve termine la conformità alle prescrizioni della normativa in materia alimentare dell'Unione per quanto riguarda i residui di antiparassitari.

(4)Nel febbraio 2018 la Nigeria ha presentato un nuovo piano d'azione e ha dichiarato che l'obiettivo di tale piano era controllare e razionalizzare, in particolare, la produzione di fagioli secchi, rafforzare il contesto giuridico e normativo e porre le basi per una produzione di qualità dei fagioli secchi. Per quanto consta alla Commissione, la Nigeria non ha tuttavia ancora attuato tale piano d'azione, né concesso risorse di bilancio per la sua attuazione. Lo stato di attuazione, da parte della Nigeria, del piano d'azione riguardante la difesa fitosanitaria integrata e i livelli massimi di residui di antiparassitari non consente di concludere che siano soddisfatte le prescrizioni dell'Unione per quanto riguarda i residui di antiparassitari sui fagioli secchi in questione.

(5)La durata della sospensione delle importazioni dovrebbe pertanto essere prorogata per un ulteriore periodo di tre anni, al fine di permettere alla Nigeria di attuare misure appropriate di gestione del rischio e di fornire le garanzie richieste.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 30 giugno 2022.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 Luglio 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.196.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2019:196:TOC

 

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