Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (1) («accordo») è stato concluso con decisione 92/580/CEE del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 1o gennaio 1993. È stato concluso per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 1995 e, da allora, è stato regolarmente prorogato per periodi successivi di due anni. Prorogato da ultimo con decisione del consiglio internazionale dello zucchero nel dicembre 2017, l'accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2019.
(2)A norma dell'articolo 45, paragrafo 2, dell'accordo, il consiglio internazionale dello zucchero può prorogare l'accordo per periodi successivi non superiori a due anni.
(3)Nel corso della sua 55 seduta, che si terrà il 19 luglio 2019, il consiglio internazionale dello zucchero deciderà in merito alla proroga dell'accordo fino al 31 dicembre 2021.
(4)Nel corso della 55a seduta, prima di adottare la decisione sulla proroga dell'accordo, il consiglio internazionale dello zucchero voterà inoltre una proposta, presentata dall'Unione, di modifica dell'accordo per quanto riguarda le norme sul contributo finanziario all'Organizzazione internazionale dello zucchero. Tale proposta è il risultato dei negoziati condotti dalla Commissione in linea con un'autorizzazione del Consiglio ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, e segnatamente con la decisione (UE) 2017/2242 del Consiglio (3).
(5)L'eventuale reiezione della proposta di modifica dell'accordo sarebbe in contrasto con gli obiettivi dell'Unione di modernizzare l'accordo e metterebbe così in discussione i vantaggi connessi ad una proroga dell'accordo.
(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo. Tale proroga è nell'interesse dell'Unione, qualora fosse raggiunto un accordo anche sulla sua modifica,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio internazionale dello zucchero è quella di votare a favore della proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un ulteriore periodo massimo di due anni, fino al 31 dicembre 2021.
Tuttavia, a meno che il consiglio internazionale dello zucchero non approvi la proposta dell'Unione di modificare l'accordo per quanto riguarda le norme sul contributo finanziario all'Organizzazione internazionale dello zucchero, la Commissione si opporrà all'adozione di una decisione per consensus in merito alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 e si asterrà da qualsiasi votazione successiva su tale questione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 Luglio 2019
Per il Consiglio
Il Presidente
LEPPÄ
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