Decisione (UE) 2019/1246 della Commissione del 23 Novembre 2018 sui presunti aiuti di Stato SA.35905 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2012/CP) — Belgio Concessionari operanti nel porto di Anversa.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver dato agli interessati la possibilità, conformemente alle suddette disposizioni (1), di presentare le loro osservazioni e tenuto conto di tali osservazioni

considerando quanto segue:

1.PROCEDIMENTO

(1)Il 17 dicembre 2012 la Commissione ha ricevuto da parte di Katoen Natie NV («il denunciante» o «KN») una denuncia di presunti aiuti di Stato concessi dal Belgio a due imprese concessionarie di terminale che operano nel porto di Anversa, ovvero: PSA Antwerp NV («PSA») (2) e Antwerp Gateway NV («AG»). Il 4 e il 7 gennaio 2013, il denunciante ha fornito ai servizi della Commissione informazioni supplementari relative ai presunti aiuti.

(2)In data 29 gennaio 2013, la denuncia è stata trasmessa al Belgio affinché quest'ultimo comunicasse le proprie osservazioni. Con lettera dell'8 aprile 2013, il Belgio ha informato i servizi della Commissione che, dal suo punto di vista, la misura oggetto della denuncia non costituiva aiuto illegale. L'11 luglio 2013, il Belgio ha fornito informazioni supplementari.

(3)Con lettera del 12 luglio 2013, i servizi della Commissione hanno successivamente richiesto ulteriori informazioni al Belgio, ricevendo risposta in data 2 settembre 2013. Su richiesta dei servizi della Commissione del 4 marzo 2014, il Belgio ha fornito ulteriori chiarimenti in data 6 marzo 2014, 1 e 24 aprile 2014 nonché 19 maggio 2014.

(4)Con lettera dell'11 agosto 2014, i servizi della Commissione hanno inviato al denunciante una valutazione preliminare secondo cui, prima facie, la misura oggetto della denuncia non costituiva aiuto di Stato. Con la stessa lettera, sono stati trasmessi al denunciante le osservazioni del Belgio sulla denuncia.

(5)Con lettera del 9 settembre 2014, il denunciante ha contestato la valutazione preliminare della Commissione e ha fornito informazioni alla Commissione su nuovi elementi del caso. Il 7 gennaio 2015, il Belgio ha fornito le proprie osservazioni sui nuovi elementi forniti dal denunciante.

(6)Con lettera del 18 gennaio 2016, la Commissione ha informato il Belgio della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»). A seguito dell'avvio del procedimento, il 15 marzo 2016 il Belgio ha presentato le proprie osservazioni. La decisione della Commissione di avviare il procedimento («la decisione di avvio») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3) il 18 marzo 2016. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni.

(7)Tra il 18 aprile e il 3 maggio 2016, tre parti interessate hanno fornito ai servizi della Commissione le proprie osservazioni. Il 20 maggio 2016, i servizi della Commissione hanno trasmesso al Belgio le osservazioni delle parti interessate. Il Belgio ha risposto a tali osservazioni il 15 giugno 2016.

(8)Il 23 giugno 2016, i servizi della Commissione hanno chiesto al Belgio ulteriori informazioni, che sono state fornite il 19 e il 29 agosto 2016.

(9)Il 10 ottobre 2016, AG ha depositato presso i servizi della Commissione una dichiarazione.

(10)Il 20 ottobre 2016, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità belghe informazioni supplementari, che sono state fornite il 16 dicembre 2016.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.194.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2019:194:TOC

 

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