Decisione n. 1/2019 del comitato ape istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra.

IL Comitato APE,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo»), firmato ad Abidjan il 26 novembre 2008 e applicato a titolo provvisorio dal 3 settembre 2016, in particolare gli articoli 76, 77 e 81,

visti il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («Unione») e l'atto di adesione all'accordo depositato dalla Repubblica di Croazia l'8 novembre 2017,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Costa d'Avorio.

(2)A norma dell'articolo 77, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato APE può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia, in qualità di parte dell'accordo, prende atto e procede all'adozione, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione, dei testi dell'accordo nonché degli allegati, dei protocolli e delle dichiarazioni ad esso acclusi.

Articolo 2

L'articolo 81 dell'accordo è sostituito dal seguente:

«Articolo 81

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.».

Articolo 3

L'Unione comunica alla Costa d'Avorio la versione in lingua croata dell'accordo.

Articolo 4

1.Le disposizioni dell'accordo si applicano alle merci esportate dalla Costa d'Avorio nella Repubblica di Croazia o dalla Repubblica di Croazia in Costa d'Avorio, purché esse risultino conformi alle norme di origine in vigore nel territorio delle parti dell'accordo e, al 3 settembre 2016, fossero in transito o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in una zona franca in Costa d'Avorio o nella Repubblica di Croazia.

2.Nei casi di cui al paragrafo 1, il trattamento preferenziale è concesso purché, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.

Articolo 5

La Costa d'Avorio si impegna a non presentare rivendicazioni, richieste o rinvii e a non modificare o revocare eventuali concessioni a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT») del 1994 o dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi («GATS»), in relazione all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

Gli articoli 3 e 4 tuttavia si applicano a decorrere dal 3 settembre 2016.

Fatto a Bruxelles, l'11 Aprile 2019

Per la Costa d'Avorio

Ally COULIBALY

Per l'Unione europea

Cecilia MALMSTRÖM

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.185.01.0083.01.ITA&toc=OJ:L:2019:185:TOC

 

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