Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1170 della Commissione dell'8 Luglio 2019 recante modifica e rettifica del Regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 43 e 44,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per l'introduzione coordinata di servizi di collegamento dati basati sulla trasmissione di dati bordo-terra da punto a punto.

(2)Prendendo atto dei correnti problemi di attuazione del collegamento dati e delle misure correttive adottate e riconoscendo l'obiettivo secondo cui almeno il 75 % dei voli dovrebbe essere dotato di capacità di collegamento dati, è opportuno modificare i criteri di esenzione. Tali criteri dovrebbero continuare ad avere effetto senza imporre un eccessivo onere economico a specifiche categorie di operatori che contribuiscono in misura sensibilmente inferiore al numero totale di voli. Dette categorie dovrebbero comprendere gli operatori di aeromobili dotati di sistemi di navigazione aerea futuri («Future Air Navigation Systems» — FANS) 1/A e gli operatori di aeromobili di vecchia data e di aeromobili progettati per trasportare non più di 19 passeggeri.

(3)Al fine di mantenere aggiornato il regolamento è opportuno fare riferimento alle modifiche dell'annesso 10 dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione e correggere diversi errori materiali.

(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/310 della Commissione (3) ha modificato l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 29/2009, tuttavia la modifica non si riflette appieno nel corrispondente riferimento di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento (CE) n. 29/2009. Tale omissione dovrebbe essere corretta.

(5)Poiché il presente regolamento modifica i criteri per le deroghe di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009, è opportuno adeguare i termini di quest'ultimo regolamento anche all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, di cui all'articolo 44 del medesimo regolamento.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 29/2009.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.183.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2019:183:TOC

 

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