La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 8, primo comma, lettera f),
sentito il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione nel settore, tra gli altri, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Esso prevede in particolare l'esecuzione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
(2)Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (2) reca modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui, tra l'altro, al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tali prodotti comprendono i molluschi bivalvi vivi, il latte crudo e il latte vaccino trattato termicamente.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione (4) modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali. Tale regolamento prevede, per quanto riguarda i requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare, la soppressione della sezione II e dell'appendice dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2074/2005 e, per quanto riguarda i requisiti concernenti i prodotti della pesca, la soppressione della sezione II dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2074/2005.
(4)Il regolamento (CE) n. 853/2004 prescrive che gli operatori dei macelli richiedano, ricevano e controllino le informazioni sulla catena alimentare e intervengano di conseguenza per tutti gli animali, diversi dalla selvaggina selvatica, avviati o destinati ad essere avviati al macello. Essi devono inoltre accertarsi che le informazioni sulla catena alimentare contengano tutti gli elementi specificati nel regolamento (CE) n. 853/2004.
(5)Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce le norme che si applicano ai controlli sui parassiti durante la manipolazione dei prodotti della pesca a terra e a bordo delle navi. Spetta agli operatori del settore alimentare effettuare controlli in tutte le fasi della produzione dei prodotti della pesca conformemente alle disposizioni dell'allegato III, sezione VIII, capitolo V, parte D, del regolamento (CE) n. 853/2004, affinché i prodotti della pesca manifestamente infestati da parassiti non siano immessi sul mercato per il consumo umano. L'adozione di norme dettagliate relative ai controlli visivi esige che siano definiti i concetti di parassiti visibili e di controllo visivo e che siano determinati il tipo e la frequenza delle osservazioni.
(6)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione stabilisce norme relative a modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale. L'allegato V di tale regolamento stabilisce i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi che le autorità competenti devono utilizzare ai fini dei controlli ufficiali. L'allegato III del medesimo regolamento stabilisce inoltre i metodi di prova per il latte crudo e il latte vaccino trattato termicamente che le autorità competenti devono utilizzare ai fini dei controlli ufficiali. Il regolamento (CE) n. 853/2004 impone agli operatori del settore alimentare di effettuare controlli in tutte le fasi della produzione al fine di garantire che i molluschi bivalvi vivi, il latte crudo e il latte vaccino trattato termicamente siano conformi alle norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale stabilite nel medesimo regolamento. Al fine di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori per quanto riguarda la sicurezza alimentare, il regolamento (CE) n. 2074/2005 dovrebbe pertanto prevedere l'obbligo, per gli operatori del settore alimentare, di utilizzare gli stessi metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine e gli stessi metodi di prova per il latte crudo e il latte vaccino trattato termicamente che le autorità competenti devono utilizzare conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2074/2005.
(8)Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2074/2005 è così modificato:
1)L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare di cui al regolamento (CE) n. 853/2004
I requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare di cui all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004 sono specificati nell'allegato I del presente regolamento.»;
2)L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Requisiti concernenti i prodotti della pesca di cui al regolamento (CE) n. 853/2004
I requisiti concernenti i prodotti della pesca di cui all'articolo 11, punto 9, del regolamento (CE) n. 853/2004 sono specificati nell'allegato II del presente regolamento.»;
3)L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine di cui al regolamento (CE) n. 853/2004
I metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine di cui all'articolo 11, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004 sono specificati nell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.»;
4)L'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 6 bis
Metodi di prova relativi al latte crudo e al latte vaccino trattato termicamente.
Gli operatori del settore alimentare utilizzano i metodi di prova di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 per controllare la conformità ai limiti fissati nell'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, del regolamento (CE) n. 853/2004 e per garantire l'adeguata applicazione ai prodotti lattiero-caseari del processo di pastorizzazione di cui cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, parte II, del medesimo regolamento.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 Dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 Luglio 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link: