La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)In conformità all'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) tutte le raccomandazioni di sicurezza e le risposte ricevute devono essere registrate nel repertorio centrale.
(2)Il repertorio centrale di cui al considerando 1 è istituito dal regolamento (UE) n. 376/2014 come repertorio centrale europeo.
(3)In conformità all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 376/2014 l'accesso alle segnalazioni di eventi registrate nel repertorio centrale europeo è limitato in ragione della loro natura riservata. Sussiste d'altronde un interesse legittimo a garantire l'accesso del pubblico a tutte le raccomandazioni di sicurezza e alle relative risposte in ragione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 996/2010 e del regolamento (UE) n. 376/2014 di ridurre il numero di incidenti e di promuovere la diffusione di quanto emerso dagli inconvenienti legati alla sicurezza. L'esistenza di tale interesse legittimo è ulteriormente confermata dal fatto che le relazioni sulle inchieste di sicurezza, che spesso includono raccomandazioni di sicurezza, devono essere rese pubbliche in conformità al regolamento (UE) n. 996/2010.
(4)Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 376/2014, la Commissione è tenuta ad adottare le modalità di gestione del repertorio centrale europeo. Poiché, per motivi di sicurezza, non è opportuno concedere l'accesso diretto al repertorio centrale europeo, tutte le raccomandazioni di sicurezza e le relative risposte contenute nel repertorio centrale europeo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico attraverso un sito web pubblico distinto.
(5)Riguardo alla conservazione, al trattamento e allo scambio dei dati, è opportuno garantire in ogni momento e a tutti i livelli il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 (3) e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(6)La decisione 2012/780/UE della Commissione (5) dovrebbe essere abrogata e sostituita dalla presente decisione che, a differenza della decisione 2012/780/UE, dovrebbe prevedere l'accesso del pubblico non solo alle raccomandazioni di sicurezza ma anche alle relative risposte.
(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione stabilisce misure relative alla gestione del repertorio centrale europeo istituito in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 376/2014 per quanto riguarda l'accesso alle raccomandazioni di sicurezza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 996/2010 e alle risposte ricevute registrate a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
Articolo 2
Status delle raccomandazioni di sicurezza e delle relative risposte
Tutte le raccomandazioni di sicurezza e le relative risposte contenute nel repertorio centrale europeo sono messe a disposizione del pubblico attraverso un sito web pubblico predisposto e gestito dalla Commissione.
Articolo 3
Protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente decisione è effettuato nel rispetto dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
Articolo 4
Riservatezza
Le risposte alle raccomandazioni di sicurezza pubblicate in conformità alla presente decisione non possono contenere informazioni di natura riservata. Gli Stati membri stabiliscono le procedure opportune a tale scopo.
Articolo 5
Abrogazione
La decisione 2012/780/UE è abrogata.
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1° Luglio 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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