La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23 e l'articolo 23 bis, lettera m),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili («TSE») negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti d'origine animale e, in taluni casi specifici, alla esportazione degli stessi.
(2)Il divieto di esportazione verso paesi terzi di proteine animali trasformate provenienti da ruminanti e di prodotti contenenti tali proteine animali trasformate, compresi quindi i fertilizzanti organici e gli ammendanti, è stato inizialmente introdotto dal regolamento (CE) n. 1234/2003 della Commissione (2) per evitare la trasmissione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) a paesi terzi attraverso proteine animali trasformate potenzialmente contaminate e per prevenire il rischio di un loro nuovo ingresso nell'Unione.
(3)L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha aggiornato la valutazione quantitativa del rischio per il rischio di BSE dovuto alle proteine animali trasformate nel giugno 2018 (3). L'EFSA ha concluso che l'infettività complessiva da agente della BSE dovuta alle proteine animali trasformate nel 2018 era quattro volte inferiore a quella stimata nel 2011.
(4)A seguito del parere espresso dall'EFSA in merito alle proteine animali trasformate è opportuno includere i fertilizzanti organici o gli ammendanti contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminanti nella deroga di cui all'allegato IV, capitolo V, sezione E, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, nel caso in cui essi non contengano materiali di categoria 1 e prodotti da essi derivati o materiali di categoria 2 e prodotti da essi derivati diversi dallo stallatico trasformato.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV, capitolo V, sezione E, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 che vieta l'esportazione di prodotti contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminanti.
(6)L'allegato IV, capitolo V, sezione E, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le condizioni applicabili all'esportazione di proteine animali trasformate derivate soltanto da non ruminanti o di mangimi composti contenenti tali proteine. Le condizioni per l'esportazione dei fertilizzanti organici o degli ammendanti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti non sono però state definite. È pertanto opportuno aggiungere all'allegato IV, capitolo V, sezione E, del regolamento (CE) n. 999/2001 un nuovo punto 5 che stabilisca tali condizioni.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 Giugno 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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