Regolamento (Ue) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 Giugno 2019 relativo agli Inquinanti Organici Persistenti.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)Il continuo rilascio nell'ambiente di inquinanti organici persistenti (persistent organic pollutants —«POP») suscita grave preoccupazione nell'Unione. Queste sostanze chimiche sono trasportate attraverso le frontiere internazionali, lontano dal luogo di rilascio, e persistono nell'ambiente, sono soggette a bioaccumulo attraverso la catena alimentare e presentano un rischio per la salute umana e per l'ambiente. Occorre pertanto adottare provvedimenti ulteriori per tutelare la salute umana e l'ambiente contro tali inquinanti.

(3)Considerate le responsabilità che le incombono in materia di protezione dell'ambiente, il 19 febbraio 2004 l'Unione ha approvato il protocollo sugli inquinanti organici persistenti alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (4) («protocollo») e il 14 ottobre 2004 ha approvato la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (5) («convenzione»).

(4)Per attuare in maniera coerente ed efficace gli obblighi assunti dall'Unione a norma del protocollo e della convenzione, è necessario istituire un comune quadro normativo che consenta l'adozione di misure volte, in particolare, a porre fine alla fabbricazione, all'immissione in commercio e all'uso di POP di fabbricazione intenzionale. Inoltre, è necessario che le caratteristiche dei POP siano prese in considerazione nel quadro dei pertinenti regimi unionali di valutazione e di autorizzazione.

(5)Nell'attuare a livello unionale le disposizioni della convenzione, occorre garantire coordinamento e coerenza con le disposizioni della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, approvata dall'Unione il 19 dicembre 2002 (6), e con le disposizioni della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, approvata dall'Unione il 1o febbraio 1993 (7), e della convenzione di Minamata sul mercurio, approvata dall'Unione l'11 maggio 2017 (8). Il coordinamento e la coerenza vanno mantenuti anche nella partecipazione all'attuazione e all'ulteriore sviluppo dell'approccio strategico nei confronti della gestione internazionale delle sostanze chimiche (SAICM), adottato il 6 febbraio 2006 a Dubai alla prima conferenza internazionale sulla gestione delle sostanze chimiche, e della corretta gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti oltre il 2020, nel contesto delle Nazioni Unite.

(6)Inoltre, considerato che le disposizioni del presente regolamento si fondano sul principio di precauzione quale enunciato nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e tenendo presente l'approccio precauzionale in merito alla tutela dell'ambiente enunciato nel principio 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, nonché visto l'obiettivo di eliminare, ove possibile, il rilascio nell'ambiente di POP, in alcuni casi è opportuno prevedere misure di controllo più rigorose rispetto a quelle contemplate dal protocollo e dalla convenzione.

(7)L'immissione in commercio e l'uso della maggior parte dei POP che figurano nel protocollo o nella convenzione sono già stati gradualmente eliminati all'interno dell'Unione con i divieti istituiti, inter alia, dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 (9), (CE) n. 1107/2009 (10) e (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Per ottemperare agli obblighi che l'Unione ha assunto a norma del protocollo e della convenzione e per ridurre al minimo le emissioni di POP, è tuttavia necessario e opportuno vietare anche la fabbricazione di dette sostanze e limitare al minimo le deroghe, che saranno possibili soltanto qualora una sostanza svolga una funzione essenziale in un'applicazione specifica.

(8)Per motivi di chiarezza e di coerenza con il resto degli atti legislativi pertinenti dell'Unione è opportuno chiarire alcune definizioni e armonizzare la terminologia con quella utilizzata nel regolamento (CE) n. 1907/2006 e nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(9)Le esportazioni di sostanze coperte dalla convenzione sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e non è quindi necessario trattarne ulteriormente nel presente regolamento.

(10)Le scorte di POP, se obsolete e gestite incautamente, possono comportare gravi rischi per l'ambiente e per la salute umana, ad esempio attraverso la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. È pertanto opportuno definire norme riguardo alla gestione di queste scorte che siano più stringenti rispetto a quelle previste dalla convenzione. Le scorte di sostanze vietate dovrebbero essere trattate alla stregua di rifiuti, mentre le scorte di sostanze di cui sono ancora consentiti la fabbricazione e l'uso dovrebbero essere notificate alle autorità competenti ed essere soggette a un'adeguata sorveglianza. In particolare, le scorte esistenti di POP, o di sostanze che li contengano, dovrebbero essere gestite come rifiuti quanto prima. Se in futuro saranno vietate altre sostanze, le loro scorte dovrebbero essere anch'esse distrutte senza ritardo, e non dovrebbe esserne permessa la ricostituzione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.169.01.0045.01.ITA&toc=OJ:L:2019:169:TOC

 

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