Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (1) l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L'accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
(2)Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio (2) l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.
(3)Conformemente all'articolo 1 dell'accordo del 1958 riveduto e all'articolo 6 dell'accordo parallelo, il comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e il comitato esecutivo dell'accordo parallelo («comitati pertinenti dell'UNECE») possono adottare, a seconda dei casi, le proposte di modifica dei regolamenti delle Nazioni Unite nn. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 e 145, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) nn. 15 e 19, la proposta di modifica della Mutual Resolution M.R.2, la proposta di un nuovo regolamento delle Nazioni Unite e le proposte di modifiche delle autorizzazioni di elaborazione di GTR («megadecisione»).
(4)I comitati pertinenti dell' UNECE, in occasione della 178a sessione del Forum mondiale che si svolgerà dal 24 al 28 giugno 2019, sono chiamati ad adottare una megadecisione relativa alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche uniformi per l'omologazione dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, nonché ai regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale a tali veicoli, accessori e parti.
(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nei comitati pertinenti dell'UNECE per quanto riguarda l'adozione di proposte di regolamenti delle Nazioni Unite, poiché i regolamenti delle Nazioni Unite vincoleranno l'Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione nel settore dell'omologazione dei veicoli.
(6)La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato contenente disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto («regolamenti delle Nazioni Unite») nel sistema di omologazione UE, come prescrizioni per l'omologazione oppure come alternative alla legislazione dell'Unione. Dall'adozione della direttiva 2007/46/CE in poi i regolamenti delle Nazioni Unite sono stati progressivamente incorporati nella legislazione dell'Unione.
(7)Alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti delle Nazioni Unite nn. 17, 24, 30, 44, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139 e 140 nonché modificare i regolamenti tecnici mondiali delle Nazioni Unite nn. 15 e 19. Occorre inoltre rettificare alcune disposizioni dei regolamenti delle Nazioni Unite nn. 14, 51, 83, 129 e 145 nonché del regolamento tecnico mondiale delle Nazioni Unite n. 15. È infine necessario adottare nuovi requisiti relativi ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e nel comitato esecutivo dell'accordo parallelo, in occasione della 178a sessione del Forum mondiale che si svolgerà dal 24 al 28 giugno 2019, è quella di votare a favore delle proposte elencate nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 18 Giugno 2019
Per il Consiglio
Il Presidente
DAEA
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