Regolamento Delegato (UE) 2019/946 della Commissione del 12 Marzo 2019 che integra il Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti a titolo del bilancio generale dell'Unione.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (1), in particolare l'articolo 15, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 515/2014 assegna 791 000 000 EUR per lo sviluppo di sistemi informatici a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne, previa adozione dei pertinenti atti legislativi dell'Unione.

(2)L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014 conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato che stabilisca la ripartizione dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 per lo sviluppo di sistemi informatici, quando la ripartizione di tale importo non è stabilita nei pertinenti atti legislativi dell'Unione.

(3)Il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). L'ETIAS è un elemento fondamentale dei sistemi informatici di cui al regolamento (UE) n. 515/2014.

(4)Il regolamento (UE) 2018/1240 non determina né l'importo totale dei finanziamenti da mobilitare a partire dalla dotazione finanziaria di 791 000 000 EUR prevista dal regolamento (UE) n. 515/2014 per coprire le spese connesse allo sviluppo dell'ETIAS, né la loro ripartizione per tipo di spesa e per beneficiario. È pertanto necessario determinare tale importo, e la relativa ripartizione tra i vari beneficiari, con un atto delegato della Commissione, in conformità del regolamento (UE) n. 515/2014.

(5)Il regolamento (UE) n. 515/2014 stabilisce [all'articolo 6, paragrafo 3 bis] l'importo complessivo di 96,5 milioni di EUR che gli Stati membri devono ricevere per coprire le spese connesse allo sviluppo dell'ETIAS.

(6)Dall'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 dovrebbe essere resa disponibile un'assegnazione complessiva di 209 904 000 EUR al fine di coprire le spese per lo sviluppo dell'ETIAS di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240.

(7)Di tale assegnazione complessiva, un importo di 100 873 000 EUR dovrebbe essere assegnato all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («eu-LISA»). Tale finanziamento dovrebbe coprire, come previsto all'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, le spese sostenute da eu-LISA per lo sviluppo del sistema d'informazione ETIAS, in particolare l'istituzione del sistema centrale, di un'interfaccia uniforme nazionale (NUI) in ciascuno Stato membro, di un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale e le interfacce uniformi nazionali, di un sito web pubblico e un'applicazione per dispositivi mobili, di un servizio di posta elettronica, di un servizio di account sicuro, di un portale per i vettori, di un servizio web e di un software che consenta all'unità centrale ETIAS e alle unità nazionali ETIAS di trattare le domande.

(8)Di tale assegnazione complessiva, un importo di 12 531 000 EUR dovrebbe essere assegnato all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («Frontex»). Tale finanziamento dovrebbe coprire, come previsto all'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, le spese sostenute da Frontex per l'istituzione dell'unità centrale ETIAS, compresi l'allestimento degli uffici, l'acquisto e l'installazione delle attrezzature informatiche a uso del personale e l'assunzione e la formazione del personale dell'unità centrale.

(9)Di tale assegnazione complessiva, un importo complessivo di 96 500 000 EUR dovrebbe essere assegnato agli Stati membri che attuano l'ETIAS. Tale finanziamento dovrebbe coprire, come previsto all'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, le spese sostenute dagli Stati membri per l'integrazione delle esistenti infrastrutture nazionali di frontiera e per la connessione all'interfaccia uniforme nazionale, per ospitare l'interfaccia uniforme nazionale e per istituire le unità nazionali ETIAS, compresi l'acquisto e l'installazione delle attrezzature informatiche a uso del personale e l'assunzione e la formazione del personale. Poiché le spese sostenute da ciascuno Stato membro per tali attività sono molto simili, indipendentemente dalle dimensioni del paese, dall'estensione delle sue frontiere esterne, dal numero di valichi di frontiera, dal numero di persone che attraversano le frontiere ecc., tale importo dovrebbe essere assegnato in quote uguali agli Stati membri partecipanti.

(10)Dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'acquis di Schengen, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha deciso di recepire il regolamento (UE) 2018/1240 nel proprio diritto interno (5). La Danimarca è quindi vincolata dal presente regolamento in virtù del diritto internazionale.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.152.01.0041.01.ITA&toc=OJ:L:2019:152:TOCk

 

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