Decisione n. 2/2017 del Comitato Misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee del 16 Maggio 2017.

Il comitato misto,

vista la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1),

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (di seguito la «convenzione»), l'appendice ii fissa disposizioni particolari applicabili tra determinate parti contraenti e che derogano alle disposizioni di cui all'appendice i.

(2)L'appendice ii, articolo 1, della convenzione dispone che le parti contraenti possono applicare negli scambi bilaterali disposizioni particolari che derogano alle disposizioni stabilite nell'appendice i e che tali disposizioni sono contenute negli allegati all'appendice ii.

(3)La repubblica di serbia, in qualità di presidente del sottocomitato per le dogane e le regole di origine nell'ambito dell'accordo centroeuropeo di libero scambio (cefta), di cui fanno parte la repubblica di moldova e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'unione europea (di seguito le «parti cefta»), ha informato il segretariato del comitato misto della convenzione in merito alla decisione n. 3/2015 del comitato misto dell'accordo centroeuropeo di libero scambio, del 26 novembre 2015, che introduce una possibilità di restituzione dei dazi e di cumulo integrale negli scambi tra la repubblica di moldova e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'unione europea nell'ambito del cefta.

(4)A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della convenzione, il comitato misto adotta modifiche della convenzione, comprese modifiche delle appendici,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

L'appendice ii della convenzione, che precisa le deroghe alle disposizioni dell'appendice i della convenzione, è modificata e integrata dagli allegati xiii, g e h dell'appendice ii della convenzione, riportati negli allegati della presente decisione.

Articolo 2

Gli allegati xiii, g e h dell'appendice ii della convenzione, riportati negli allegati della presente decisione, specificano le condizioni di applicazione del divieto di restituzione dei dazi e di cumulo integrale negli scambi tra le parti cefta.

Articolo 3

Gli allegati costituiscono parte integrante della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del comitato misto.

Essa si applica a decorrere dal 1° Luglio 2019.

Fatto a Bruxelles, il 16 Maggio 2017

Per il Comitato Misto

Il Presidente

Péter kovàcs

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.149.01.0076.01.ITA&toc=OJ:L:2019:149:TOC

 

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