La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2002/60/CE stabilisce le misure minime da adottare nell'Unione per la lotta contro la peste suina africana, comprese quelle da applicare qualora sia confermato un caso di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici.
(2)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (2) stabilisce inoltre misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone di cui all'allegato (gli Stati membri interessati), e in tutti gli Stati membri per quanto riguarda gli spostamenti di suini selvatici e gli obblighi di informazione. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE delimita ed elenca alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia, e comprende un elenco delle zone ad alto rischio. Tale allegato è stato ripetutamente modificato per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana, cambiamenti che dovevano appunto riflettersi in tale allegato.
(3)Nel 2018 il Belgio ha informato la Commissione in merito ai casi di peste suina africana nei suini selvatici e ha debitamente adottato le misure di lotta contro la malattia previste dalla direttiva 2002/60/CE.
(4)Alla luce dell'attuale situazione epidemiologica e in conformità all'articolo 16 della direttiva 2002/60/CE, il Belgio ha presentato alla Commissione un piano di eradicazione della peste suina africana («il piano di eradicazione»).
(5)L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1856 della Commissione (3) per tenere conto, tra l'altro, dei casi di peste suina africana nei suini selvatici in Belgio e le parti I e II di tale allegato comprendono ora le zone infette di tale paese.
(6)Il piano di eradicazione presentato dal Belgio è stato esaminato dalla Commissione e giudicato conforme alle prescrizioni stabilite all'articolo 16 della direttiva 2002/60/CE. È pertanto opportuno approvare di conseguenza il piano.
(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Il piano presentato dal Belgio il 18 febbraio 2019 in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/60/CE, relativo all'eradicazione della peste suina africana nella popolazione di suini selvatici nelle zone indicate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è approvato.
Articolo 2
Il Belgio mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previste per l'attuazione del piano di eradicazione entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 3
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 Giugno 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
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