La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
(2)Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
(3)I mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) sono additivi alimentari autorizzati in una varietà di alimenti in conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(4)Il 17 febbraio 2017 è stata presentata una domanda di autorizzazione all'uso di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) su tutti gli ortofrutticoli freschi. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
(5)I mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), ove utilizzati come agente di rivestimento per il trattamento superficiale di ortofrutticoli freschi, formano uno strato inerte e sottile che agisce da barriera fisica contro la perdita di umidità e l'ossidazione per proteggere la qualità nutrizionale e prolungare la durata di conservazione. Secondo il richiedente l'uso proposto consentirebbe di soddisfare la crescente domanda di prodotti freschi disponibili tutto l'anno, ridurre i rifiuti alimentari e migliorare l'efficienza d'uso delle risorse naturali nella produzione agricola mediante una riduzione delle perdite e l'impiego di metodi di trasporto a ridotta emissione di biossido di carbonio.
(6)La domanda è stata esaminata dal gruppo di lavoro di esperti governativi in materia di additivi. Il gruppo di lavoro ha rilevato come esista una necessità tecnica in particolare per quanto riguarda il trattamento esterno di alcuni tipi di frutta che vengono importati principalmente da paesi caratterizzati da un clima tropicale e devono essere protetti durante i trasporti di lunga durata. La buccia di tali tipi di frutta non viene di solito consumata.
(7)Il 10 novembre 2017 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha pubblicato un parere scientifico che riesamina la sicurezza dei mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) come additivi alimentari (3). L'Autorità ha concluso che non era necessario stabilire un valore numerico per l'assunzione giornaliera ammissibile e che gli additivi alimentari «mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471)» non destano preoccupazioni in materia di sicurezza per gli usi e i livelli d'uso indicati. Tale conclusione è utilizzata per le sostanze che destano preoccupazioni molto ridotte in materia di sicurezza e solo qualora esistano informazioni affidabili sull'esposizione e sulla tossicità e in caso di bassa probabilità di effetti nocivi sulla salute dell'uomo in dosi che non provocano squilibri nutrizionali negli animali (4). L'Autorità ha tuttavia raccomandato alcune modifiche delle specifiche dell'UE per gli additivi alimentari «mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471)». La Commissione prenderà in esame tali raccomandazioni separatamente, seguendo l'approccio generale usato in relazione ai i pareri dell'Autorità da cui emergono alcune preoccupazioni (5).
(8)Inoltre i mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) sono destinati a essere utilizzati per il trattamento esterno e non dovrebbero migrare nella parte interna commestibile della frutta. Il trattamento della frutta la cui buccia non viene di solito consumata non può avere un effetto sulla salute umana. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) su alcuni tipi di frutta che vengono importati principalmente da paesi caratterizzati da un clima tropicale/subtropicale e le cui bucce non vengono di solito consumate, vale a dire agrumi, meloni, ananas, banane, papaie, manghi, avocado e melograni.
(9)A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Dato che l'autorizzazione all'uso di mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471) su agrumi, meloni, ananas, banane, papaie, manghi, avocado e melograni costituisce un aggiornamento di tale elenco che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 Maggio 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.132.01.0018.01.ITA&toc=OJ:L:2019:132:TOC