La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/1952 stabilisce il quadro per la produzione di statistiche europee comparabili sui prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica.
(2)A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1952 gli Stati membri trasmettono ogni tre anni alla Commissione (Eurostat) relazioni standard sulla qualità dei dati in conformità ai criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Tali relazioni comprendono informazioni sull'ambito di applicazione e la raccolta dei dati, sui criteri di calcolo, sulla metodologia e le fonti di dati utilizzate ed eventuali modifiche al riguardo.
(3)A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1952 la Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati forniti e utilizza tale valutazione come pure un'analisi delle relazioni sulla qualità per elaborare e pubblicare una relazione sulla qualità delle statistiche europee oggetto di tale regolamento.
(4)In seguito all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/1952, la Commissione (Eurostat) ha collaborato strettamente con gli Stati membri al fine di valutare i pertinenti requisiti tecnici per assicurare la qualità riguardanti il contenuto e l'adeguata tempistica delle relazioni sulla qualità.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
1.I requisiti tecnici per assicurare la qualità riguardanti il contenuto delle relazioni sulla qualità dei dati sui prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica sono stabiliti nell'allegato.
2.Gli Stati membri presentano le prime relazioni sulla qualità entro il 15 giugno 2019.
3.Ciascuna relazione sulla qualità riguarda gli anni interi trascorsi dalla data della precedente relazione sulla qualità. Le prime relazioni sulla qualità, tuttavia, riguardano gli anni di riferimento 2017 e 2018.
Articolo 2
Le relazioni sulla qualità sono presentate tramite il punto di accesso unico messo a disposizione dalla Commissione (Eurostat) per consentirle di ricevere tali relazioni sulla qualità per via elettronica.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 Maggio 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.132.01.0023.01.ITA&toc=OJ:L:2019:132:TOC