Regolamento Delegato (UE) 2019/758 della Commissione del 31 Gennaio 2019 che integra la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE (1) della Commissione, in particolare l'articolo 45, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)Gli enti creditizi e gli istituti finanziari sono tenuti a individuare, a valutare e a gestire il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti, in particolare qualora abbiano stabilito succursali o filiazioni controllate a maggioranza in paesi terzi o stiano considerando l'ipotesi di stabilire succursali o filiazioni controllate a maggioranza in paesi terzi. La direttiva (UE) 2015/849 stabilisce pertanto delle norme per una valutazione e gestione efficaci del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello di gruppo.

(2)L'attuazione coerente, a livello di gruppo, di politiche e procedure di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo è fondamentale ai fini di una solida ed efficace gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in seno al gruppo stesso.

(3)Vi sono tuttavia situazioni in cui un gruppo gestisce succursali o filiazioni controllate a maggioranza in un paese terzo il sui ordinamento non consente l'attuazione di politiche e procedure a livello di gruppo in materia di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Questo può avvenire, ad esempio, quando la legislazione del paese terzo relativa alla protezione dei dati o al segreto bancario limita la capacità del gruppo di accedere alle informazioni sui clienti delle succursali o delle filiazioni controllate a maggioranza nel paese terzo, di trattare tali informazioni e di scambiarle.

(4)In dette circostanze, e nelle situazioni in cui la capacità delle autorità competenti di vigilare efficacemente sull'osservanza, da parte del gruppo, degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849 è ostacolata poiché tali autorità non hanno accesso alle informazioni rilevanti detenute dalle succursali o filiazioni controllate a maggioranza situate in paesi terzi, sono necessarie politiche e procedure supplementari per gestire efficacemente il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tali politiche e procedure supplementari possono includere l'ottenimento del consenso dei clienti, cosa che può servire a superare certi ostacoli giuridici all'applicazione delle politiche e procedure a livello di gruppo in materia di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo nei paesi terzi in cui le altre opzioni sono limitate.

(5)La necessità di garantire a livello dell'Unione una risposta coerente agli ostacoli giuridici all'applicazione di politiche e procedure a livello di gruppo giustifica l'adozione di specifiche azioni minime che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero essere tenuti a prendere nelle situazioni in questione. Tali politiche e procedure supplementari dovrebbero comunque essere basate sul rischio.

(6)Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero poter dimostrare all'autorità competente che la portata delle misure supplementari da essi adottate è appropriata tenuto conto del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Qualora dovesse tuttavia ritenere che le misure supplementari prese dall'ente creditizio o dall'istituto finanziario non siano sufficienti per gestire tale rischio, l'autorità competente dovrebbe poter imporre all'ente creditizio o istituto finanziario di adottare provvedimenti specifici per garantire l'osservanza degli obblighi di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo.

(7)Il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) conferiscono rispettivamente all'Autorità bancaria europea (ABE), all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) la facoltà di formulare orientamenti congiunti per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero tenere conto degli orientamenti congiunti emanati ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che essi dovrebbero prendere in considerazione quando valutano il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai singoli rapporti d'affari e alle operazioni occasionali, e dovrebbero fare tutto il possibile per conformarsi a tali orientamenti.

(8)Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicato l'obbligo delle autorità competenti dello Stato membro d'origine di effettuare azioni di vigilanza supplementari come stabilito all'articolo 45, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849 nei casi in cui l'applicazione delle misure supplementari previste dal presente regolamento si riveli insufficiente.

(9)Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicate anche le misure rafforzate di adeguata verifica che gli enti creditizi e gli istituti finanziari sono tenuti/obbligati ad adottare quando trattano con persone fisiche stabilite o soggetti giuridici aventi sede in paesi individuati dalla Commissione come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(10)Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adeguare le loro politiche e procedure ai requisiti del presente regolamento. A tal fine è opportuno che l'applicazione del presente regolamento sia differita di tre mesi rispetto alla data della sua entrata in vigore.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.125.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2019:125:TOC

 

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