La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)L'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Porre fine agli scambi commerciali con gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati» è il seguente: «per evitare di riconoscere o sostenere le violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani da parte di Israele, l'UE ha l'obbligo di porre fine agli scambi commerciali con gli insediamenti israeliani che stanno colonizzando i territori palestinesi occupati».
(2)Gli obiettivi della proposta di iniziativa dei cittadini sono i seguenti: «La Commissione europea ha competenza esclusiva in materia commerciale. In considerazione di ciò e dei suoi obblighi di non riconoscimento/sostegno degli atti illeciti di Israele nella Palestina occupata sanciti dal diritto internazionale, la Commissione deve: 1. riconoscere formalmente che gli scambi commerciali con gli insediamenti israeliani sono vietati sia per l'UE nel suo insieme che per tutti gli Stati membri; 2. adottare un regolamento per garantire che i beni e i servizi originari, integralmente o parzialmente, di tali insediamenti non entrino più nel mercato europeo.»
(3)Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.
(4)A tal fine, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile.
(5)Un atto giuridico riguardante l'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini potrebbe essere adottato solo sulla base dell'articolo 215 del TFUE.
(6)Tuttavia, l'adozione di un atto giuridico sulla base dell'articolo 215 del TFUE è subordinata all'adozione di una decisione conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea, che prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con il paese terzo interessato. La Commissione non ha il potere di presentare proposte relative a una decisione di questo tipo. In mancanza di una decisione corrispondente adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea, la Commissione non ha il potere di presentare una proposta di atto giuridico da adottare sulla base dell'articolo 215 del TFUE.
(7)Per i motivi illustrati, la proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Porre fine agli scambi commerciali con gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati» esula manifestamente dalla competenza della Commissione, prevista all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento in combinato disposto con l'articolo 2, punto 1, del medesimo regolamento, di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La registrazione della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Porre fine agli scambi commerciali con gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati» è rifiutata.
Articolo 2
Destinatari della presente decisione sono gli organizzatori (membri del comitato di cittadini) della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Porre fine agli scambi commerciali con gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati», rappresentati da [i dati personali sono stati espunti dopo consultazione con gli organizzatori], in veste di referenti.
Fatto a Bruxelles, il 30 Aprile 2019
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente
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