La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il sistema di informazione del mercato interno («IMI»), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, è un'applicazione software accessibile tramite Internet, sviluppata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri per aiutarli a conformarsi agli obblighi relativi allo scambio di informazioni stabiliti in atti dell'Unione fornendo un meccanismo di comunicazione centralizzato che faciliti lo scambio di informazioni transfrontaliero e la mutua assistenza.
(2)A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2012, la Commissione può realizzare progetti pilota al fine di valutare l'efficacia dell'IMI nell'attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di atti dell'Unione non elencati nell'allegato di tale regolamento.
(3)La direttiva 91/477/CEE del Consiglio (2) prevede la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in relazione ai controlli sull'acquisizione e sulla detenzione di armi da fuoco. Conformemente all'articolo 13 della direttiva, la Commissione è tenuta a stabilire modalità dettagliate per lo scambio sistematico di determinate informazioni con mezzi elettronici. La Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2019/686. (3), che stabilisce modalità dettagliate per lo scambio sistematico di informazioni relative al trasferimento di armi da fuoco nell'Unione. L'IMI potrebbe costituire uno strumento efficace nell'attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento delegato. Dette disposizioni dovrebbero pertanto essere oggetto di un progetto pilota a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2012.
(4)L'IMI dovrebbe fornire la funzionalità tecnica che consenta alle autorità nazionali di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 91/477/CEE di adempiere tutti i loro obblighi stabiliti agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2019/686.
(5)In relazione alle informazioni e ai documenti contenenti dati personali trasmessi o caricati nell'ambito del progetto pilota, la data di chiusura formale della procedura di cooperazione amministrativa dovrebbe essere chiaramente stabilita per garantire che i dati personali siano bloccati e rimossi non appena non siano più necessari per gli scopi per cui sono stati raccolti. La data di chiusura formale dovrebbe corrispondere alla data di scadenza del pertinente documento trasmesso dall'autorità competente (accordo preventivo, autorizzazione di trasferimento o documento di accompagnamento).
(6)A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012, la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione dei risultati del progetto pilota. È opportuno specificare la data entro la quale essa deve procedere in tal senso.
(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2012,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Il progetto pilota
L'articolo 13, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/477/CEE, nella misura in cui lo scambio di informazioni menzionato in tali paragrafi rientra nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2019/686, è oggetto di un progetto pilota per l'attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui a tali paragrafi, come ulteriormente precisato nel suddetto regolamento delegato, attraverso il sistema di informazione del mercato interno («IMI»).
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