La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014 (2), la Commissione ha classificato un apparecchio progettato per catturare una sequenza di immagini e contenente una memoria interna volatile in grado di immagazzinare temporaneamente tali immagini (cosiddetta «telecamera ad alta velocità») nel codice NC 8525 80 19 tra le altre telecamere.
(2)Nella sua sentenza nella causa C-372/17 (3), la Corte di giustizia ha deciso che il regolamento (UE) n. 113/2014 è invalido.
(3)Per motivi di certezza del diritto, le disposizioni dichiarate invalide dalla Corte di giustizia dovrebbero essere eliminate formalmente dall'ordinamento giuridico dell'Unione.
(4)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014 dovrebbe quindi essere abrogato.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 Aprile 2019
Per la Commissione,
a nome del Presidente
Stephen QUEST
Direttore Generale
Direzione Generale della Fiscalità e Unione Doganale
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