Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») è entrata in vigore il 17 maggio 2004 ed è stata conclusa dall'Unione mediante la decisione 2006/507/CE del Consiglio (1).
(2)Il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), attua la convenzione nell'Unione.
(3)Ai sensi dell'articolo 8 della convenzione, la conferenza delle parti può inserire sostanze chimiche negli elenchi degli allegati A, B e/o C della convenzione e specificare le misure di controllo relative a tali sostanze chimiche.
(4)Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente da ulteriori emissioni di dicofol, acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati, è necessario ridurre o eliminare la produzione e l'uso di tali sostanze chimiche a livello mondiale e sostenere il loro inserimento negli elenchi dei pertinenti allegati della convenzione. Inoltre, è necessario ridurre ulteriormente o eliminare l'uso dell'acido perfluorottano sulfonato (PFOS), dei suoi sali e del fluoruro di perfluorottano e sulfonile (PFOSF), modificando o eliminando gli scopi accettabili e/o le deroghe specifiche di cui all'allegato B della convenzione.
(5)Alla sua nona riunione la conferenza delle parti dovrebbe decidere se inserire dette sostanze chimiche nell'elenco dell'allegato A della convenzione e modificare voci già inserite nell'allegato B della convenzione.
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