La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (4), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).
(2)La decisione 2009/821/CE della Commissione (5) stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti conformemente alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE e l'elenco delle unità centrali, regionali e locali nel sistema informatico veterinario integrato (TRACES). Tali elenchi figurano, rispettivamente, negli allegati I e II della summenzionata decisione.
(3)A seguito della proposta presentata dal Belgio, il riconoscimento dei posti d'ispezione frontalieri nei porti di Anversa e di Zeebrugge dovrebbe essere esteso ai prodotti non imballati destinati al consumo umano. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
(4)A seguito della proposta presentata dalla Danimarca, un nuovo centro d'ispezione dovrebbe figurare nell'elenco del posto d'ispezione frontaliero nel porto di Esbjerg per l'ispezione dei prodotti imballati. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
(5)A seguito della proposta presentata dall'Irlanda, il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero nel porto di Dublino dovrebbe essere esteso agli animali e ai prodotti non imballati destinati al consumo umano e dovrebbe essere riconosciuto un nuovo posto d'ispezione frontaliero nel porto di Rosslare per gli animali e i prodotti. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
(6)A seguito della proposta presentata dalla Spagna, nel porto di Ferrol dovrebbe essere riconosciuto un nuovo posto d'ispezione frontaliero per i prodotti imballati. Dovrebbe inoltre essere revocata la sospensione relativa al posto d'ispezione frontaliero nel porto di Santander e ad uno dei centri d'ispezione del posto d'ispezione frontaliero nel porto di Vigo. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
(7)A seguito della proposta presentata dalla Francia, nel porto di Caen-Ouistreham, nel porto e sulla ferrovia di Calais, nel porto di Cherbourg, nel porto di Dieppe, nel porto di Roscoff e nel porto di Saint-Malo dovrebbero essere riconosciuti nuovi posti d'ispezione frontalieri per alcune categorie di prodotti o alcune categorie di animali. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
(8)A seguito della proposta presentata dai Paesi Bassi, un nuovo centro d'ispezione dovrebbe figurare nell'elenco del posto d'ispezione frontaliero nel porto di Rotterdam per l'ispezione dei prodotti imballati destinati al consumo umano. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE.
(10)La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.
(11)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.
Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 Aprile 2019
Per la Commissione
Jyrki KATAINEN
Vicepresidente
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