Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/586 della Commissione dell'11 Aprile 2019 che modifica l'allegato I, parte 1, del Regolamento (CE) n. 798/2008.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, punti 1 e 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (3), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).

(2)Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (4) stabilisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione») e definisce le condizioni di certificazione veterinaria. Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.

(3)Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 798/2008 per l'introduzione nell'Unione di partite dei prodotti in questione continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(4)Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 autorizzati a introdurre nell'Unione partite dei prodotti in questione.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.

(6)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente al testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 Aprile 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.100.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2019:100I:TOC

 

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