Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/561 della Commissione dell'8 Aprile 2019 che concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/244.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 66, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)Capo Verde è un paese che beneficia del sistema di preferenze generalizzate, definito come «SPG» nel regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Le norme sull'origine preferenziale ai fini dell'applicazione dell'SPG, ad eccezione delle norme procedurali, sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3).

(2)Con lettera del 22 ottobre 2018 Capo Verde ha presentato una richiesta di proroga della deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446, che era stata concessa mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2017/967 della Commissione (4). La richiesta verteva su un volume annuo di 5 000 tonnellate di preparazioni o conserve di tonno per un periodo subordinato all'entrata in vigore del nuovo accordo di partenariato economico («APE») tra l'Unione e l'Africa occidentale, siglato il 30 giugno 2014. In virtù della deroga richiesta tali prodotti sarebbero considerati originari di Capo Verde anche se, pur essendo prodotti a Capo Verde, sono ottenuti da pesce non originario.

(3)Nella richiesta di deroga Capo Verde ha spiegato che i quantitativi di tonno attualmente catturati dalla propria flotta nelle proprie acque sono scarsi e che, in assenza di una deroga, la flotta disponibile per la pesca al di fuori delle sue acque territoriali è limitata. Inoltre, la campagna di pesca del tonno è circoscritta a quattro mesi all'anno, riducendo così le possibilità di catturare tonno originario. Un altro elemento importante è che Capo Verde ha recentemente sviluppato le proprie infrastrutture portuali. Ne consegue che ora possono essere trattate maggiori quantità di tonno e quindi l'industria tonniera ha la possibilità di crescere. Infine, la richiesta ha sottolineato le difficoltà che Capo Verde si trova ad affrontare a seguito dei ritardi nell'entrata in vigore dell'APE tra l'Unione e l'Africa occidentale. Capo Verde ha inoltre sottolineato l'esigenza di una deroga alle norme sull'origine preferenziale al fine di compensare il fatto che non può ancora avvalersi delle norme in materia di cumulo nel quadro dell'APE, considerato che la situazione giuridica di tale accordo è immutata.

(4)Le argomentazioni esposte nella richiesta dimostrano che, in assenza della deroga, la capacità dell'industria di trasformazione ittica capoverdiana di esportare i prodotti interessati verso l'Unione nel quadro dell'SPG sarebbe seriamente compromessa. Ciò potrebbe avere ripercussioni negative sullo sviluppo della flotta capoverdiana per quanto riguarda la pesca di piccoli pelagici e ostacolare in futuro l'osservanza da parte del paese delle norme di origine applicabili a tali prodotti.

(5)È pertanto opportuno concedere a Capo Verde una deroga temporanea all'obbligo, previsto dalle norme sull'origine preferenziale, secondo il quale i prodotti in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti nel paese beneficiario devono aver subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti per poter essere considerati originari di tale paese. La deroga dovrebbe riguardare un quantitativo annuo di 5 000 tonnellate di preparazioni o conserve di tonno. È opportuno che la durata della deroga sia limitata a un periodo di un anno al fine di valutare la capacità e gli sforzi di Capo Verde per prepararsi a rispettare le norme di origine per i prodotti interessati. Se tuttavia l'APE entra in vigore prima della fine di detto periodo di un anno, la deroga dovrebbe scadere il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore dell'accordo.

(6)I quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento dovrebbero essere gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5), che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari.

(7)La deroga dovrebbe essere concessa a condizione che le autorità doganali di Capo Verde adottino le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti oggetto della deroga e che trasmettano alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per cui sono stati rilasciati certificati di origine, modulo A, a norma del presente regolamento nonché i numeri di serie di detti certificati. Se il sistema degli esportatori registrati (REX), a norma dell'articolo 79 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, entra in vigore in Capo Verde nel corso del 2019, la medesima regola dovrebbe applicarsi alle dichiarazioni di origine rilasciate dagli esportatori registrati.

(8)Le misure di cui al presente regolamento dovrebbero entrare in vigore il prima possibile dopo la pubblicazione al fine di tener conto della situazione di Capo Verde e di consentire a questo paese di avvalersi della deroga senza ulteriori indugi.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.098.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2019:098:TOC

 

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