Decisione d’Esecuzione della Commissione del 18 Novembre 2014.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il fornitore Webasto Roof & Components SE (il «richiedente») ha inoltrato, il 5 marzo 2014, la richiesta di approvazione del tetto solare Webasto con funzione di caricabatterie come tecnologia innovativa. La richiesta è stata ritenuta completa e il periodo di valutazione da parte della Commissione è iniziato il giorno successivo alla data ufficiale di ricevimento, ossia il 6 marzo 2014.

(2)La richiesta è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (2) e alle linee guida per la preparazione delle richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 (le «linee guida tecniche») (3).

(3)La richiesta si riferisce al tetto solare Webasto con funzione di caricabatterie. Il tetto solare consiste in un pannello fotovoltaico (FV) installato sul tetto del veicolo. Il pannello fotovoltaico trasforma l'energia dell'ambiente circostante in energia elettrica che, attraverso un convertitore cc-cc, è accumulata in una batteria a bordo del veicolo. La Commissione ritiene che le informazioni fornite nella richiesta dimostrino l'ottemperanza ai criteri e alle condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(4)Il richiedente ha dimostrato che il numero di autovetture dotate di un tetto solare con funzione di caricabatterie del tipo descritto nella presente richiesta non superava il 3 % delle autovetture nuove immatricolate nel 2009, l'anno di riferimento.

(5)Al fine di determinare i risparmi di CO2 generati dalla tecnologia innovativa applicata a un veicolo, è necessario definire il veicolo di riferimento alla cui efficienza paragonare quella del veicolo provvisto di tale tecnologia innovativa, a norma degli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. La Commissione ritiene che il veicolo di riferimento debba essere una variante del veicolo identica sotto tutti gli aspetti al veicolo dotato dell'innovazione ecocompatibile, tranne che per il tetto solare e, se del caso, la batteria supplementare e altra apparecchiatura apposita per la conversione dell'energia solare in energia elettrica e relativo stoccaggio. Per una nuova versione del veicolo dotato di tetto solare si dovrebbe scegliere come veicolo di riferimento il veicolo con il pannello solare sul tetto scollegato e tenere in considerazione la variazione di massa dovuta all'installazione del tetto solare.

(6)Il richiedente ha fornito un metodo di prova per verificare la riduzione di CO2, che include formule basate sulle linee guida tecniche applicabili a un tetto solare con funzione di caricabatterie. La Commissione ritiene che sarebbe anche opportuno dimostrare in quale misura il consumo generale di energia del veicolo per la sua funzione di trasporto è migliorato rispetto al consumo di energia per il funzionamento dei dispositivi che servono ad aumentare il comfort del guidatore o dei passeggeri.

(7)Nel determinare i risparmi è inoltre necessario prendere in considerazione la capacità di accumulo di un'unica batteria a bordo oppure la presenza di una batteria supplementare dedicata unicamente ad accumulare l'elettricità generata dal tetto solare.

(8)La Commissione ritiene che il metodo di prova fornisca risultati verificabili, ripetibili e confrontabili, e sia in grado di dimostrare in maniera realistica e sulla base di validi dati statistici la riduzione delle emissioni di CO2 per effetto della tecnologia innovativa, come previsto dall'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(9)Alla luce di quanto esposto la Commissione ritiene che il richiedente abbia dimostrato in modo soddisfacente che la riduzione delle emissioni ottenuta con la tecnologia innovativa è almeno pari a 1 g di CO2/km.

(10)Poiché la prova di omologazione relativa alle emissioni di CO2 di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (5) non tiene conto della presenza di un tetto solare e dell'energia supplementare fornita tramite questa tecnologia, la Commissione riconosce che la batteria caricata mediante il tetto solare Webasto non è interessata dal normale ciclo di prova. La Commissione prende atto che la relazione di verifica è stata elaborata da TÜV SÜD Czech s.r.o, organismo indipendente e certificato, e che essa corrobora le conclusioni riportate nella richiesta.

(11)Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che non si debbano sollevare obiezioni per quanto concerne l'approvazione della tecnologia in questione.

(12)Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei documenti di omologazione pertinenti di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE, è opportuno specificare il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione di esecuzione,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

1.Il tetto solare Webasto con funzione di caricabatterie destinato ad essere utilizzato nei veicoli di categoria M1 è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

2.La riduzione delle emissioni di CO2 realizzata grazie al tetto solare Webasto con funzione di caricabatterie di cui al paragrafo 1 è determinata applicando il metodo descritto nell'allegato.

3.Il codice individuale di innovazione ecocompatibile da utilizzare ai fini della documentazione di omologazione per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione di esecuzione è «7».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,il 18 Novembre 2014

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_332_R_0010

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