Regolamento (UE) 2019/552 della Commissione del 4 Aprile 2019 che modifica gli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Il 6 luglio 2018 la commissione del Codex alimentarius ha adottato nuovi limiti massimi di residui del Codex (CXL) per le sostanze azossistrobina, bicyclopyrone, clormequat, ciprodinil, difenoconazolo, fenazaquin, fenpropimorf, fenpirossimato, flonicamid, fluopyram, flupyradifurone, fosetil, imazamox, imazapir, isoprotiolano, isopyrazam, oxamil, picoxystrobin, protioconazolo, quinclorac, saflufenacil, spinetoram, tebuconazolo, triflossistrobina e triflumezopyrim (2).

(2)I livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati per queste sostanze negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, a eccezione del bicyclopyrone e del triflumezopyrim, per i quali non sono stati fissati LMR specifici e che non sono stati inclusi nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

(3)In conformità all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nell'Unione. Inoltre, in conformità all'articolo 13, lettera e), di tale regolamento, l'Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l'elevato livello di protezione adottato nell'Unione non venga ridotto.

(4)L'Unione ha formulato una riserva (4) al Comitato Codex sui residui di antiparassitari riguardo ai limiti CXL proposti per le seguenti combinazioni antiparassitario/prodotto: bicyclopyrone (frattaglie commestibili di mammiferi); difenoconazolo (pomacee, riso); fenazaquin (tutti i prodotti); fenpropimorf (banane); fenpirossimato (pere, cetrioli, meloni, peperoni, chicchi di caffè, agrumi, prodotti di origine animale); flonicamid (tutti i prodotti); fluopyram (latte, riso, piselli secchi); flupyradifurone (tutti i prodotti); imazamox (tutti i prodotti); imazapir (tutti i prodotti); oxamil (cetrioli, zucche); picoxystrobin (tutti i prodotti); quinclorac (tutti i prodotti); saflufenacil (tutti i prodotti); spinetoram (avocado, prugne, prodotti di origine animale); tebuconazolo (tutti i prodotti); triflossistrobina (cavoli cappucci).

(5)I CXL per le sostanze azossistrobina, bicyclopyrone, clormequat, ciprodinil, difenoconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato, fluopyram, fosetil, isoprotiolano, isopyrazam, oxamil, protioconazolo, spinetoram, triflossistrobina e triflumezopyrim, che non figurano al considerando 4, dovrebbero pertanto essere inclusi come LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005, a eccezione dei casi in cui essi si riferiscono a prodotti non indicati nell'allegato I di tale regolamento o sono a un livello inferiore rispetto agli attuali LMR. Tali CXL sono sicuri per i consumatori dell'Unione (5).

(6)Nel quadro di una procedura di autorizzazione per l'uso di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva fosfonati di potassio sulle more di rovo, i lamponi, i mirtilli, i ribes a grappoli, l'uva spina/grossularia e le bacche di sambuco, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR per il fosetil, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(7)In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tale domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione.

(8)L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se pertinente, per gli animali e ha emesso un parere motivato sugli LMR proposti (6). L'Autorità ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e allo Stato membro e lo ha reso disponibile al pubblico.

(9)L'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei le modifiche richieste per gli LMR erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a questa sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(10)Sulla base del parere motivato dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(12)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 Aprile 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.096.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2019:096:TOC

 

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