Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/544 della Commissione del 3 Aprile 2019 recante modifica della Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/2031.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 della Commissione (2), detta decisione si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a meno che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso o sia stato prorogato il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

(2)Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (3) che proroga il termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Di conseguenza, la seconda condizione per l'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2018/2031, vale a dire che il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea non sia stato prorogato, non sarà soddisfatta.

(3)Restano tuttavia valide le motivazioni alla base della decisione di esecuzione (UE) 2018/2031, indipendentemente dalla proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. In particolare, in caso di recesso senza accordo dopo il periodo di proroga, persistono potenziali rischi in relazione alla stabilità finanziaria dell'Unione e dei suoi Stati membri. È opportuno, quindi, che la decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 si applichi se il Regno Unito recede dall'Unione senza accordo.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/2031.

(5)La presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza per garantire che si applichi nel caso in cui il Regno Unito receda dall'Unione senza un accordo di recesso dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, prorogato dal Consiglio europeo il 22 marzo 2019.

(6)Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, la presente decisione non si applica se un accordo di recesso concluso con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea è entrato in vigore entro la data di cui al secondo comma del presente articolo.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 Aprile 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.095.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2019:095:TOC

 

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