Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/542 della Commissione del 2 Aprile 2019 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ».

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Il 3 ottobre 2017, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu) come indicazione geografica protetta (IGP), presentata dalla Cambogia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)Il 22 dicembre 2017 la Commissione ha ricevuto dall'impresa produttrice di zucchero Sucre Suisse SA con sede in Svizzera la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata. Il 9 gennaio 2018 la Commissione ha trasmesso alla Cambogia la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata ricevute da Sucre Suisse SA.

(3)Il 3 gennaio 2018 la Commissione ha ricevuto anche dal Belgio una notifica di opposizione e una dichiarazione di opposizione motivata. Il 9 gennaio 2018 la Commissione ha trasmesso alla Cambogia la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata ricevute dal Belgio. L'8 marzo 2018 il Belgio ha informato la Commissione del ritiro dell'opposizione alla domanda di registrazione dello «ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu).

(4)Sucre Suisse SA si opponeva alla registrazione della denominazione «ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu) in quanto la descrizione del prodotto come «zucchero di palma» non è precisa e il prodotto non è conforme alla definizione degli zuccheri di cui alla direttiva 2001/111/CE del Consiglio (3) relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana.

(5)La Commissione ha ritenuto l'opposizione ricevibile e, a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, ha invitato la Cambogia e Sucre Suisse SA, con lettera del 3 aprile 2018, ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tre mesi al fine di trovare un accordo in conformità alle rispettive procedure interne.

(6)Il 29 giugno 2018 la Cambogia ha chiesto una proroga del termine per le consultazioni. A norma dell'articolo 51, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha prorogato di tre mesi il termine per le consultazioni a decorrere dal 4 luglio 2018.

(7)A seguito delle consultazioni le parti interessate hanno raggiunto un accordo. Il 3 ottobre 2018 la Cambogia ha comunicato i risultati dell'accordo alla Commissione.

(8)La Cambogia e Sucre Suisse SA hanno convenuto che non vi è alcuna necessità di modificare il documento unico pubblicato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Le parti interessate ritengono inoltre utile chiarire che cosa sia lo «ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu) dichiarando quanto segue: «Lo ‘Skor Thnot Kampong Speù’ è un tipo di zucchero estratto dalla palma. Lo zucchero di palma non è definito nella direttiva 2001/111/CE relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana, ma può essere commercializzato nell'UE in base alle generali disposizioni di legge. Lo zucchero di palma è utilizzato nell'alimentazione umana in tutto il mondo da secoli.».

(9)Poiché l'accordo concluso tra la Cambogia e Sucre Suisse SA è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e alla normativa dell'UE, si dovrebbe tenere conto del suo contenuto.

(10)Alla luce di questi elementi, è opportuno iscrivere la denominazione «ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

La denominazione «ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ» (Skor Thnot Kampong Speu) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. «Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)» dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (4).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 Aprile 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.094.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:094:TOC

 

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