Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio (1) stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
(2)Nella riunione annuale del 2018 la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha mantenuto le misure di conservazione per il pesce spada e il tonno tropicale. È opportuno che tali misure siano attuate nel diritto dell'Unione.
(3)Nella riunione annuale del 2019 l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha adottato nuovi limiti di cattura per il sugarello cileno (Trachurus murphyi) e ha approvato la pesca sperimentale di austromerluzzo (Dissostichus spp.). È opportuno che le misure applicabili siano attuate nel diritto dell'Unione.
(4)Nel regolamento (UE) 2019/124 il totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello nelle divisioni 2a e 3a del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nella sottozona CIEM 4 era fissato a zero. Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve per la quale i pareri scientifici pertinenti sono disponibili nella seconda metà di febbraio, mentre le attività di pesca iniziano ad aprile.
(5)È opportuno modificare i limiti di cattura per il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 in linea con il più recente parere scientifico del CIEM pubblicato il 22 febbraio 2019, per quanto concerne l'approccio del rendimento massimo sostenibile e, per alcune zone di gestione, l'approccio precauzionale.
(6)I limiti di sforzo dei pescherecci dell'Unione nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) si basano sulle informazioni fornite nei piani di pesca, di capacità e di allevamento del tonno rosso che gli Stati membri comunicano alla Commissione. Tali limiti di sforzo sono stati comunicati mediante il piano dell'Unione approvato dall'ICCAT nel corso della riunione intersessione del gruppo di esperti 2 tenutasi il 4 e 5 marzo 2019. Essi dovrebbero essere fissati nell'ambito delle possibilità di pesca.
(7)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/124.
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