Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/525 della Commissione del 26 Marzo 2019 che modifica la Decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da Paesi terzi a norma dell'Articolo 29 della Direttiva 96/23/CE del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui all'allegato I della stessa. L'articolo 29 di detta direttiva impone ai paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare animali e prodotti di origine animale contemplati dalla stessa direttiva di presentare piani di sorveglianza dei residui in cui siano indicate le garanzie richieste («i piani»). Tali piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e di sostanze elencate nell'allegato I della medesima direttiva.

(2)La decisione 2011/163/UE (2) della Commissione approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale figuranti nell'elenco dell'allegato di tale decisione («l'elenco»).

(3)Il Sud Africa ha presentato alla Commissione un piano per la selvaggina d'allevamento, che riguarda solo i ratiti. Il Sud Africa ha risolto i problemi individuati nell'ultimo audit condotto nel febbraio 2017 che riguardavano la capacità delle autorità sudafricane di effettuare controlli affidabili per la selvaggina d'allevamento. Il piano presentato offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno includere nell'elenco la voce per il Sud Africa relativa alla selvaggina d'allevamento, specificando che l'autorizzazione per la selvaggina d'allevamento è limitata ai soli ratiti.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE.

(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 Marzo 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.086.01.0072.01.ITA&toc=OJ:L:2019:086:TOC

 

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