La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)L'oggetto della proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Europe Cares — Un'istruzione di qualità e inclusiva per i bambini con disabilità» è il seguente: «Il diritto all'istruzione inclusiva dei bambini e degli adulti con disabilità all'interno dell'Unione europea».
(2)Questa proposta d'iniziativa dei cittadini si prefigge i seguenti obiettivi: «Oltre 70 milioni di cittadini dell'UE sono affetti da una disabilità e 15 milioni di bambini hanno esigenze educative speciali. I bambini e gli adulti con disabilità incontrano ostacoli eccessivi nell'esercizio del loro diritto a un'istruzione inclusiva di qualità. Molti di essi vengono messi in istituti separati e quelli che frequentano strutture educative tradizionali spesso ricevono un sostegno inadeguato. Invitiamo la Commissione a elaborare un progetto di legge su un quadro comune dell'UE in materia di istruzione inclusiva, che garantisca che nessun bambino resti indietro per quanto riguarda i servizi di intervento precoce, l'istruzione e la transizione verso il mercato del lavoro.»
(3)L'allegato della proposta d'iniziativa dei cittadini indica i settori specifici che dovrebbero fare parte di un quadro comune dell'UE in materia di istruzione inclusiva, che può essere articolato in base ai seguenti aspetti: «intervento precoce, abilitazione e riabilitazione»; «individuazione — esame delle necessità degli alunni — segnalazione per l'intervento precoce — intervento su richiesta»; «adeguata istruzione pubblica gratuita»; «clausola di divieto di respingimento»; «coinvolgimento dei genitori»; «ambiente meno restrittivo»; «piano d'istruzione personalizzato (PIP)»; «meccanismi di valutazione alternativi e certificazioni basate sulle abilità»; «transizione verso il mercato del lavoro»; «non discriminazione»«sviluppo personale e formazione degli insegnanti».
(4)Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.
(5)A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione di questi e rendere l'Unione più accessibile.
(6)I trattati, ai fini della loro applicazione, prevedono l'adozione:
—Di atti giuridici volti a combattere le discriminazioni fondate sulla disabilità, sulla base dell'articolo 19, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
—Allo scopo di sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri, di raccomandazioni del Consiglio o di altri atti giuridici che prevedano misure di incentivazione per sostenere, coordinare o integrare le azioni degli Stati membri, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle loro disposizioni legislative e regolamentari, sulla base dell'articolo 165, paragrafo 2, quarto trattino, e paragrafo 4 TFUE;
—Allo scopo di migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro, di raccomandazioni del Consiglio o di altri atti giuridici ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, sulla base dell'articolo 166, paragrafo 2, secondo trattino, e paragrafo 4 TFUE.
(7)Per questi motivi, in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento, la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.
(8)Inoltre, il comitato dei cittadini è stato costituito e le persone di contatto sono state designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta d'iniziativa dei cittadini non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, o non ha un contenuto futile o vessatorio e non è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 TUE.
(9)La proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Europe Cares — Inclusive Quality Education for Children with Disabilities» (Un'istruzione di qualità inclusiva per i bambini con disabilità) dovrebbe pertanto essere registrata,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Europe Cares — Inclusive Quality Education for Children with Disabilities» (Un'istruzione di qualità inclusiva per i bambini con disabilità) è registrata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 4 Marzo 2019.
Articolo 3
Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori (i membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Europe Cares — Inclusive Quality Education for Children with Disabilities» (Un'istruzione di qualità inclusiva per i bambini con disabilità), rappresentati dalla sig.ra Maria Madalina TURZA e dalla sig.ra Violeta GIURGI in veste di persone di contatto.
Fatto a Bruxelles, il 27 Febbraio 2019
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente
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