Decisione N. 1/2019 del Comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa Centrale.

Il Comitato APE,

visto l'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra («accordo»), firmato a Bruxelles il 15 gennaio 2009 e applicato a titolo provvisorio dal 4 agosto 2014, in particolare gli articoli 100, 102 e 107,

visti il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («Unione») e l'atto di adesione all'accordo depositato dalla Repubblica di Croazia l'8 novembre 2017,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'accordo e della presente decisione la parte Africa centrale è costituita dalla Repubblica del Camerun.

(2)L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica del Camerun.

(3)A norma dell'articolo 102, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato APE può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia, in qualità di parte dell'accordo, prende atto e procede all'adozione, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione, dei testi dell'accordo nonché degli allegati, dei protocolli e delle dichiarazioni ad esso acclusi.

Articolo 2

L'articolo 107 dell'accordo è sostituito dal seguente:

«Articolo 107

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.»

Articolo 3

L'Unione comunica alla Repubblica del Camerun la versione in lingua croata dell'accordo.

Articolo 4

1.Le disposizioni dell'accordo si applicano alle merci esportate dalla Repubblica del Camerun nella Repubblica di Croazia o dalla Repubblica di Croazia nella Repubblica del Camerun, purché esse risultino conformi alle norme di origine in vigore nel territorio delle parti dell'accordo e, al 4 agosto 2014, fossero in transito o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in una zona franca nella Repubblica del Camerun o nella Repubblica di Croazia.

2.Nei casi di cui al paragrafo 1, il trattamento preferenziale è concesso purché, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.

Articolo 5

La Repubblica del Camerun si impegna a non presentare rivendicazioni, richieste o rinvii e a non modificare o revocare eventuali concessioni a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT») del 1994 o dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi («GATS»), in relazione all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

Gli articoli 3 e 4 tuttavia si applicano a decorrere dal 4 Agosto 2014.

Fatto a Yaoundé, il 18 Febbraio 2019

Per la Repubblica del Camerun

Alamine OUSMANE MEY

Per l'Unione europea

Cecilia MALMSTRÖM

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.069.01.0052.01.ITA&toc=OJ:L:2019:069:TOC

 

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