La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» e che abroga la decisione 2005/387/GAI (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)L'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio (2) contiene un elenco di sostanze che rientrano nella definizione di stupefacenti ai sensi dell'articolo 1, punto 1, lettera b) della stessa decisione quadro.
(2)L'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI è stato aggiunto dalla direttiva (UE) 2017/2103. Esso elenca tutte le nuove sostanze psicoattive assoggettate a misure di controllo e a sanzioni penali ai sensi della decisione 2005/387/GAI del Consiglio (3) prima dell'adozione della direttiva (UE) 2017/2103.
(3)La direttiva (UE) 2017/2103 ha abrogato la decisione 2005/387GAI con effetto dal 23 novembre 2018. Dall'adozione della direttiva (UE) 2017/2103 al 23 novembre 2018, cinque nuove sostanze psicoattive sono state assoggettate a misure di controllo e a sanzioni penali ai sensi della decisione 2005/387/GAI. Tali nuove sostanze psicoattive, tuttavia, non sono ancora incluse nell'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI.
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