Pagina 59, articolo 3, punto 6)
anziché:
«Fatto salvo l'articolo 7, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2000/13/CE, nel caso di miscugli di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da un succo concentrato, e di nettare di frutta ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno o più succhi concentrati, l'etichettatura comporta la dicitura «a base di succo/succhi concentrato/i» o «parzialmente a base di succo/succhi concentrato/i», a seconda dei casi.…»,
leggasi:
«Fatto salvo l'articolo 7, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2000/13/CE, nel caso di miscugli di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato, e di nettare di frutta ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno o più concentrati, l'etichettatura comporta la dicitura «da concentrato/i» o «parzialmente da concentrato/i», a seconda dei casi.…».
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