Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 25 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/440/PESC (1) che nomina il sig. Stavros LAMBRINIDIS rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per i diritti umani. Il mandato dell'RSUE giunge a scadenza il 28 febbraio 2019.
(2)È opportuno nominare un nuovo RSUE per i diritti umani per un periodo di 24 mesi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell'Unione europea
Il signor Eamon GILMORE è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per i diritti umani fino al 28 febbraio 2021. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).
Articolo 2
Obiettivi politici
Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in materia di diritti umani, stabiliti nel trattato sull'Unione europea, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché nel quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia e nel piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, vale a dire:
a)Rafforzare l'efficacia, la presenza e la visibilità dell'Unione per la protezione e promozione dei diritti umani nel mondo e portare avanti una narrazione positiva in materia di diritti umani, in particolare approfondendo la cooperazione e il dialogo politico dell'Unione con i paesi terzi, i partner pertinenti, le imprese, la società civile e le organizzazioni internazionali e regionali, nonché agendo nei pertinenti consessi internazionali;
b)Potenziare il contributo dell'Unione al rafforzamento della democrazia e della costruzione istituzionale, dello Stato di diritto, del buon governo, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutto il mondo;
c)Migliorare la coerenza dell'azione dell'Unione in materia di diritti umani e l'inclusione dei diritti umani in tutti i settori dell'azione esterna dell'Unione.
Articolo 3
Mandato
Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:
a)Contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani, in particolare il quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, nonché all'attuazione degli orientamenti, strumenti e piani d'azione dell'Unione sui diritti umani, anche formulando raccomandazioni a tale riguardo;
b)Contribuire all'attuazione delle posizioni dell'Unione, quali definite dal Consiglio, per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario;
c)Contribuire all'attuazione delle posizioni dell'Unione, quali definite dal Consiglio, per promuovere il sostegno alla giustizia penale internazionale, in particolare la decisione 2011/168/PESC del Consiglio (2) sulla Corte penale internazionale;
d)Contribuire a rafforzare la voce dell'Europa attraverso i dialoghi sui diritti umani con i governi dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali e regionali, nonché con le organizzazioni della società civile e altri attori pertinenti al fine di garantire l'efficacia e la visibilità della politica dell'Unione in materia di diritti umani; portare avanti dialoghi importanti sui diritti umani con paesi terzi;
e)Contribuire a una maggiore coerenza e concordanza delle politiche e azioni dell'Unione nei settori della protezione e promozione dei diritti umani, in particolare apportando contributi alla formulazione di politiche pertinenti dell'Unione;
f)Contribuire, in consultazione con gli Stati membri, a una maggiore coerenza delle posizioni dell'Unione di cui alle lettere b) e c).
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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