La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 6,
visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,
considerando quando segue:
(1)Il sistema di prestazioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 dovrebbe migliorare l'efficienza dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni della rete nel cielo unico europeo.
(2)Il sistema di tariffazione per i servizi di navigazione aerea di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 550/2004 è fondamentale per il buon esito dell'attuazione del sistema di prestazioni e dovrebbe pertanto completarlo. Il sistema di tariffazione dovrebbe concorrere a realizzare una maggiore trasparenza in materia di determinazione, applicazione e riscossione delle tariffe per gli utenti dello spazio aereo e contribuire a ottimizzare i costi della fornitura di servizi di navigazione aerea e all'efficienza dei voli, mantenendo nel contempo un livello di sicurezza ottimale. Il sistema di tariffazione dovrebbe essere compatibile con il sistema tariffario di Eurocontrol per le tariffe di rotta e con l'articolo 15 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 1944 (la «convenzione di Chicago»).
(3)A fini di chiarezza, e per predisporre un adeguato quadro normativo per il terzo periodo di riferimento del sistema di prestazioni, è necessario rivedere le norme di attuazione che disciplinano i sistemi di prestazioni e di tariffazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (3) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione (4) e consolidare queste disposizioni in un unico regolamento di esecuzione.
(4)A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004 il sistema di prestazioni dovrebbe coprire i servizi di navigazione aerea e le funzioni della rete di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Il presente regolamento si dovrebbe pertanto applicare al gestore della rete nominato a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione (6).
(5)I sistemi di prestazioni e di tariffazione dovrebbero migliorare l'efficienza dei servizi di navigazione aerea mediante un'impostazione «gate-to-gate» che copre sia i servizi di navigazione aerea di rotta, sia quelli presso i terminali. I suddetti sistemi dovrebbero promuovere, sul lungo termine, una maggiore efficienza dei servizi di navigazione aerea, come nel piano generale ATM europeo (7), tenendo debitamente conto dei preminenti obiettivi di sicurezza. Il sistema di prestazioni dovrebbe contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dal trasporto aereo e dovrebbe consentire un utilizzo ottimale dello spazio aereo, tenendo conto dei flussi del traffico aereo nello spazio aereo europeo.
(6)Un organo di valutazione delle prestazioni, su richiesta della Commissione, può fornire alla stessa pareri indipendenti in tutti gli ambiti che incidono sull'efficienza dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni della rete nell'Unione.
(7)Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero essere in grado di ottenere da tutte le parti interessate, compresi i fornitori di servizi di navigazione aerea su cui vigilano, i dati pertinenti necessari al fine di garantire la corretta attuazione e sorveglianza del presente regolamento a livello locale. I fornitori di servizi di navigazione aerea dovrebbero agevolare le ispezioni e le indagini svolte dalle autorità nazionali di vigilanza al fine di monitorare l'attuazione dei sistemi di prestazioni e di tariffazione.
(8)Il gestore della rete dovrebbe contribuire in modo pertinente alla fissazione di obiettivi a livello dell'Unione, nazionale e di blocco funzionale di spazio aereo, e sostenere il conseguimento degli obiettivi prestazionali mediante misure e procedure previste nel piano operativo della rete.
(9)Nell'attuazione del sistema di prestazioni la Commissione e gli Stati membri dovrebbero coordinarsi con l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea, al fine di garantire che gli aspetti relativi alla sicurezza siano adeguatamente affrontati, in linea con gli obiettivi e i requisiti di sicurezza stabiliti dal regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
(10)La durata di un periodo di riferimento per il sistema di prestazioni dovrebbe essere tale da offrire la certezza necessaria per attuare i programmi pluriennali di spesa in conto capitale al fine di conseguire l'utile previsto sul capitale investito in forma di miglioramenti delle prestazioni, pur consentendo previsioni accurate.
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