Il Comitato Esecutivo della Banca Centrale europea
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,
vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (1), in particolare gli articoli 4 e 5,
vista la decisione (UE) 2019/322 della Banca centrale europea, del 31 gennaio 2019, sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale (BCE/2019/4) (2), in particolare l'articolo 3,
vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (3), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1)Per far fronte al numero considerevole di decisioni che la Banca centrale europea (BCE) è tenuta ad adottare per adempiere i propri compiti di vigilanza, è necessario istituire una procedura per l'adozione di specifiche decisioni delegate.
(2)Una decisione di delega diviene efficace al momento dell'adozione da parte del Comitato esecutivo di una decisione che nomina uno o più capi di unità operative delegando loro l'assunzione di decisioni sulla base di tale decisione di delega.
(3)Nella nomina dei capi di unità operative il Comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell'importanza della decisione di delega e il numero dei destinatari a cui è necessario notificare le decisioni delegate.
(4)Il Presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi delle unità operative ai quali dovrebbe essere delegata l'adozione di decisioni concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Decisioni delegate concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale
Le decisioni delegate ai sensi della decisione (UE) 2019/322 (ECB/2019/4) sono adottate da uno dei capi di unità operative di seguito indicati:
a)Il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I;
b)Il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II; o
c)Se un direttore generale non è disponibile, dal rispettivo vice direttore generale.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 Febbraio 2019.
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
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