La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo capoverso, e punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.
(2)La voce relativa alla Bielorussia nella tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2258 della Commissione (4) fa solo riferimento all'autorizzazione per transito attraverso la Lituania di uova e ovoprodotti, omettendo le carni di pollame. Allo stesso tempo, l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 e le garanzie supplementari nella voce relativa alla Bielorussia alla colonna 5 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, di tale regolamento autorizzano il transito attraverso la Lituania di uova, ovoprodotti e carni di pollame. Pertanto, la voce relativa alla Bielorussia nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe essere modificata per fare riferimento al transito di uova, ovoprodotti e carni di pollame.
(3)La Bosnia-Erzegovina ha chiesto di essere autorizzata alle importazioni e al transito nell'Unione di carni di pollame e ha presentato le informazioni pertinenti. La Commissione ha effettuato un audit in Bosnia-Erzegovina per valutare i controlli sulla salute animale esistenti per le carni di pollame destinate all'esportazione nell'Unione. Dato l'esito favorevole di tale audit, è opportuno includere detto paese terzo nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
(4)Il Giappone ha chiesto di essere autorizzato alle importazioni e al transito nell'Unione di uova e ovoprodotti e ha trasmesso le informazioni pertinenti. La Commissione ha effettuato un audit in Giappone per valutare i controlli sulla salute animale esistenti per le uova e gli ovoprodotti destinati all'esportazione nell'Unione. Dato l'esito favorevole di tale audit, è opportuno includere detto paese terzo nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
(5)Il Giappone ha presentato alla Commissione i propri programmi di controllo della salmonella negli allevamenti di esemplari ovaioli della specie Gallus gallus. Si è ritenuto che tali programmi di controllo fornissero garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e sono stati approvati. Pertanto il Giappone dovrebbe essere autorizzato all'importazione nell'Unione di uova di classe A e la voce relativa al Giappone nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 non dovrebbe includere alcun divieto in relazione a tale prodotto.
(6)L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 Febbraio 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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