La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)L'armonizzazione della struttura e del formato dei dati per la registrazione e le comunicazioni dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) per tutti gli Stati membri riduce l'onere amministrativo dei produttori attivi a livello dell'Unione o di vari Stati membri.
(2)Per armonizzare le procedure applicate dagli Stati membri per la registrazione e le comunicazioni, il formato armonizzato dovrebbe essere usato da tutti i produttori, compresi i produttori che forniscono AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza, o dai rappresentanti autorizzati, se designati, e da tutti i registri stilati negli Stati membri a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE.
(3)Il formato per la registrazione e le comunicazioni dovrebbe definire gli elementi informativi principali necessari a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, e dell'allegato X della direttiva 2012/19/UE per la registrazione e le comunicazioni dei produttori o, se designati, dei rappresentanti autorizzati. Il formato dovrebbe inoltre consentire la presenza di limitati elementi informativi supplementari richiedibili dallo Stato membro in cui il produttore è registrato e cui trasmette le comunicazioni. Onde evitare ulteriori oneri amministrativi, tali obblighi supplementari d'informazione dovrebbero riferirsi soltanto alle voci in precedenza indicate come tali nel formato stesso.
(4)L'allegato X, parte B, punto 5, della direttiva 2012/19/UE prevede che ogni produttore o, se designato, rappresentante autorizzato fornisca informazioni sui rifiuti di AEE raccolti separatamente, riciclati (anche preparati per il riutilizzo), recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'Unione, mentre le informazioni corrispondenti che devono essere comunicate alla Commissione sono raccolte negli Stati membri da fonti diverse. Sotto questo profilo, l'armonizzazione dei formati di comunicazione aumenterebbe l'onere amministrativo per i produttori, senza essere necessaria ai fini del presente regolamento di esecuzione.
(5)Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi a partire da una data che lasci margine per intraprendere le necessarie modalità pratiche per i registri e per i produttori o i loro rappresentanti autorizzati, e dovrebbe iniziare a decorrere dall'inizio di un anno civile.
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