Il Comitato Misto,
visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 (1), modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati (2) (in appresso «l'accordo»), in particolare l'articolo 7 del protocollo n. 2,
considerando quanto segue:
(1)In conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 2 dell'accordo, il 13 novembre 2018 l'Unione e la Confederazione svizzera, in quanto parti contraenti, hanno comunicato al comitato misto i prezzi di riferimento interni di tutte le materie prime alle quali si applicano misure di compensazione del prezzo. Da tali prezzi si evince che la situazione dei prezzi effettiva riguardante le suddette materie prime nel territorio delle parti contraenti è cambiata.
(2)È pertanto necessario aggiornare i prezzi di riferimento interni e le differenze di prezzo per le materie prime agricole elencate nella tabella III del protocollo n. 2 dell'accordo, nonché adeguare gli importi di base delle materie prime agricole indicate nella tabella IV di detto protocollo,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Il protocollo n. 2 dell'accordo è così modificato:
a)La tabella III è sostituita dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione;
b)Nella tabella IV, la lettera b) è sostituita dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o marzo 2019.
Fatto a Bruxelles, il 29 Gennaio 2019
Per il Comitato Misto
Il Presidente
Petros SOURMELIS
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