Decisione del Consiglio del 7 Novembre 2014.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 6 ottobre 2010 è stato siglato un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (1) (di seguito «accordo»). L'accordo comprende un protocollo sulla cooperazione culturale (di seguito «protocollo») che, conformemente al suo articolo 1 istituisce il quadro nell'ambito del quale le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi.

(2)Ai sensi dell'articolo 15.10, paragrafo 5, dell'accordo, quest'ultimo è applicato in parte in via provvisoria con decisione 2011/265/UE del Consiglio (2) (di seguito «decisione») a partire dal 1o luglio 2011, fatta salva la sua conclusione in data successiva.

(3)Ai sensi dell'articolo 6 della decisione, la posizione che l'Unione deve adottare nel comitato per la cooperazione culturale (di seguito «comitato») in merito a decisioni aventi effetti giuridici è determinata dal Consiglio, che delibera nei modi stabiliti dal trattato.

(4)Ai sensi dell'articolo 3 bis del protocollo, il comitato, non appena costituito, compila un elenco di quindici persone in qualità di arbitri.

(5)L'Unione dovrebbe stabilire quale posizione adottare nel comitato con riguardo alla compilazione dell'elenco di arbitri.

(6)La posizione dell'Unione nell'ambito del Comitato dovrebbe, pertanto, basarsi sul progetto di decisione accluso,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato per la cooperazione culturale istituito in base al protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda la compilazione dell'elenco di quindici persone in qualità di arbitri, si basa sul progetto di decisione del comitato per la cooperazione culturale accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,il 7 Novembre 2014

Per il Consiglio

Il Presidente

P.C.PADOAN

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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_330_R_0008

 

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