La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 36, paragrafo 5, e l'articolo 45, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione (2) integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013 semplificando le norme generali che disciplinano il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Pertanto, gli elementi non essenziali che integrano tali norme generali dovrebbero essere modificati di conseguenza.
(2)Nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono state inserite norme relative all'insediamento congiunto di giovani agricoltori e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera s), dello stesso regolamento è stata aggiunta la definizione di «data di insediamento».
(3)Nel regolamento (UE) n. 1305/2013 è stato inserito un nuovo articolo 39 bis, che prevede il sostegno agli agricoltori attraverso uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore.
(4)Le norme relative agli strumenti finanziari sono state semplificate, con l'obiettivo di armonizzare le norme settoriali in materia di ammissibilità per i progetti di investimento sostenuti dal FEASR con le norme comuni applicabili a tutti i fondi strutturali e di investimento europei. In particolare, è stata introdotta una deroga a determinate norme generali in materia di ammissibilità applicabili agli investimenti nell'ambito del FEASR, stabilite all'articolo 45, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, ferma restando l'applicabilità della legislazione ambientale pertinente.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 807/2014.
(6)Poiché il regolamento (UE) 2017/2393 ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013 a decorrere dal 1o gennaio 2018, è opportuno rendere applicabili a decorrere dalla stessa data le corrispondenti modifiche del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.
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