Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles che modifica l’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata.

L’Unione europea da una parte, e

LA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES, in seguito denominata «le Seychelles»,

dall'altra, in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,

VISTO l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (1) (in seguito denominato «accordo»), entrato in vigore il 1o gennaio 2010;

RIBADENDO l'importanza di agevolare i contatti diretti tra le persone;

PRENDENDO ATTO che l'accordo opera a vantaggio dei cittadini delle parti contraenti;

TENUTO CONTO che la nozione di soggiorno di breve durata figurante nell'accordo (tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso) non è sufficientemente precisa e che, in particolare, l'espressione «data del loro primo ingresso» può sollevare incertezze e interrogativi;

CONSIDERATO che il regolamento (UE) n. 610/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ha apportato modifiche orizzontali all'acquis dell'Unione europea in materia di visti e frontiere e ha fissato il soggiorno di breve durata a «90 giorni su un periodo di 180 giorni»;

TENENDO CONTO che il sistema di ingressi/uscite che l'Unione europea dovrà istituire richiede l'uso di una nozione chiara e uniforme di «soggiorno di breve durata», applicabile a tutti i cittadini di paesi terzi;

DESIDERANDO assicurare un flusso scorrevole dei viaggiatori ai valichi di frontiera delle parti contraenti;

RIBADENDO che l'accordo riguarda i cittadini di tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;

TENUTO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo di modifica non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.018.01.0032.01.ITA&toc=OJ:L:2019:018:TOC#ntr1-L_2019018IT.01003201-E0001

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
17374
Ieri:
39323
Settimana:
218195
Mese:
809161
Totali:
89337270
Oggi è il: 29-11-2024
Il tuo IP è: 3.129.216.15