L’Unione europea da una parte, e
LA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES, in seguito denominata «le Seychelles»,
dall'altra, in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,
VISTO l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (1) (in seguito denominato «accordo»), entrato in vigore il 1o gennaio 2010;
RIBADENDO l'importanza di agevolare i contatti diretti tra le persone;
PRENDENDO ATTO che l'accordo opera a vantaggio dei cittadini delle parti contraenti;
TENUTO CONTO che la nozione di soggiorno di breve durata figurante nell'accordo (tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso) non è sufficientemente precisa e che, in particolare, l'espressione «data del loro primo ingresso» può sollevare incertezze e interrogativi;
CONSIDERATO che il regolamento (UE) n. 610/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ha apportato modifiche orizzontali all'acquis dell'Unione europea in materia di visti e frontiere e ha fissato il soggiorno di breve durata a «90 giorni su un periodo di 180 giorni»;
TENENDO CONTO che il sistema di ingressi/uscite che l'Unione europea dovrà istituire richiede l'uso di una nozione chiara e uniforme di «soggiorno di breve durata», applicabile a tutti i cittadini di paesi terzi;
DESIDERANDO assicurare un flusso scorrevole dei viaggiatori ai valichi di frontiera delle parti contraenti;
RIBADENDO che l'accordo riguarda i cittadini di tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;
TENUTO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo di modifica non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda.
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