La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Le versioni in lingua bulgara e francese della decisione 2004/558/CE della Commissione (2) contengono un errore all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b). Le versioni in lingua bulgara e francese si riferiscono a campioni di sangue prelevati da bovini d'allevamento e da reddito prima che siano trascorsi 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento, laddove la corretta garanzia per il prelievo dei campioni di sangue stabilisce che questi siano prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento.
(2)Le versioni in lingua bulgara e francese della decisione 2004/558/CE della Commissione dovrebbero pertanto essere rettificate di conseguenza. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
(3)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 Gennaio 2019
Per la Commissione
Günther OETTINGER
Membro della Commissione
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