Decisione del Consiglio del 10 Novembre 2014.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (1) («accordo») è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)L'articolo 18 dell'accordo prevede che il Comitato misto, istituito ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo («Comitato misto»), possa, mediante decisione, adottaremodifiche all'allegato II dell'accordo, riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

(3)Al fine di garantire un'applicazione coerente degli atti normativi dell'Unione e di evitare difficoltà amministrative ed eventuali difficoltà giuridiche, l'allegato II dell'accordo deve essere modificato per integrare i nuovi atti giuridici dell'Unione cui l'accordo attualmente non fa riferimento.

(4)È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto in merito alla modifica dell'allegato II dell'accordo.

(5)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto dovrebbe, pertanto, basarsi sul progetto di decisione accluso,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone («Comitato misto»), è basata sul progetto di decisione del Comitato misto accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione in sede di Comitato misto possono concordare lievi modifiche tecniche del progetto di decisione, senza necessità di un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del Comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,il 10 Novembre 2014

Per il Consiglio

Il Presidente

M.MARTINA

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_329_R_0011

 

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