Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di associazione a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri con l'America centrale. Le direttive di negoziato sono state modificate il 10 marzo 2010 per includere Panama nel processo di negoziato.
(2)I negoziati si sono conclusi al vertice UE–America latina e Caraibi, che si è tenuto a Madrid nel maggio 2010.
(3)L'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (1) («accordo»), è stato siglato il 22 marzo 2011 e firmato il 29 giugno 2012.
(4)Conformemente all'articolo 353, paragrafo 4, la parte IV dell'accordo relativa al commercio è stata applicata a titolo provvisorio a decorrere dal 1o agosto 2013 da Nicaragua, Honduras e Panama, a decorrere dal 1o ottobre 2013 da El Salvador e Costa Rica e a decorrere dal 1o dicembre 2013 da Guatemala.
(5)L'articolo 4 dell'accordo istituisce un Consiglio di associazione che deve vigilare sul conseguimento degli obiettivi dell'accordo e sovrintende alla sua attuazione.
(6)L'articolo 6 dell'accordo stabilisce che il Consiglio di associazione deve avere il potere di adottare decisioni nei casi previsti dall'accordo per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo.
(7)A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve adottare il proprio regolamento interno.
(8)A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve adottare il regolamento interno del comitato di associazione.
(9)A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve adottare i regolamenti interni dei sottocomitati.
(10)A norma dell'articolo 297, paragrafo 2, il Consiglio di associazione deve approvare un elenco di diciassette esperti in diritto dell'ambiente, commercio internazionale o risoluzione delle controversie insorgenti nell'ambito di accordi internazionali e un elenco di diciassette esperti in diritto del lavoro, commercio internazionale o risoluzione delle controversie insorgenti nell'ambito di accordi internazionali.
(11)A norma dell'articolo 325, paragrafo 1, il Consiglio di associazione deve compilare un elenco di trentasei persone disposte a esercitare la funzione di membro del collegio e in possesso dei requisiti per farlo ai sensi del titolo X dell'accordo sulla risoluzione delle controversie.
(12)L'articolo 328, paragrafo 1, stabilisce che il Consiglio di associazione deve adottare il regolamento di procedura e il codice di condotta, che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui al titolo X dell'accordo.
(13)L'Unione dovrebbe determinare la posizione da adottare con riguardo all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del comitato di associazione, del regolamento di procedura che disciplina la risoluzione delle controversie di cui al titolo X dell'accordo, del codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori, dell'elenco dei membri del collegio e dell'elenco degli esperti in commercio e sviluppo sostenibile,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, con riguardo all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del comitato di associazione, del regolamento di procedura che disciplina la risoluzione delle controversie di cui al titolo X e del codice di condotta per i membri del collegio e i
mediatori, dell'elenco dei membri del collegio e dell'elenco degli esperti in commercio e sviluppo sostenibile si basa sui progetti di decisione del Consiglio di associazione acclusi alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio di associazione possono concordare correzioni tecniche minori dei progetti di decisione del Consiglio di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
Una volta adottate, le decisioni del Consiglio di associazione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 23 Giugno 2014
Per il Consiglio
Il Presidente
C. ASHTON
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_186_R_0009