Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE disciplinano il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui beni e i servizi cedutigli o prestatigli ai fini di sue operazioni soggette a imposta. La Germania è stata autorizzata introdurre una misura di deroga volta a escludere dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati dal soggetto passivo in percentuale superiore al 90 % per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, genericamente, per fini non professionali o attività non economiche.
(2)Inizialmente, la decisione 2000/186/CE del Consiglio (2) ha autorizzato la Germania a prevedere e ad applicare misure speciali di deroga agli articoli 6 e 17 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio (3) fino al 31 dicembre 2002. La decisione 2003/354/CE del Consiglio (4) ha autorizzato la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE fino al 30 giugno 2004. La decisione 2004/817/CE del Consiglio (5) ha prorogato l'autorizzazione fino al 31 dicembre 2009.
(3)Con decisione 2009/791/CE del Consiglio (6) la Germania è stata autorizzata a prorogare l'applicazione di una misura speciale di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE fino al 31 dicembre 2012. La decisione di esecuzione 2012/705/UE del Consiglio (7) ha autorizzato la Germania ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 168 e 168 bis fino al 31 dicembre 2015 e la decisione di esecuzione (UE) 2015/2428 del Consiglio (8) fino al 31 dicembre 2018.
(4)Con lettera protocollata dalla Commissione il 10 settembre 2018 la Germania ha chiesto l'autorizzazione a prorogare l'applicazione di una misura speciale di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, al fine di escludere interamente dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati i beni e servizi che siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % dal soggetto passivo per esigenze private o per fini non professionali, ivi incluse attività non economiche. La domanda è stata corredata di una relazione sull'applicazione della misura speciale di deroga comprendente un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA, come previsto all'articolo 2 della decisione 2009/791/CE.
(5)Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dalla Germania agli altri Stati membri con lettere del 14 settembre 2018. Con lettera del 17 settembre 2018 la Commissione ha comunicato alla Germania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.
(6)Secondo la Germania la misura speciale si è rivelata molto efficace nel semplificare la riscossione dell'IVA e impedire l'evasione e l'elusione fiscale. La misura riduce gli oneri amministrativi per le imprese e le amministrazioni fiscali, in quanto non vi è necessità di effettuare un controllo dell'uso successivo dei beni e servizi ai quali si applica l'esclusione dalla detrazione al momento dell'acquisto. È opportuno pertanto che la Germania continui ad applicare la misura speciale per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2021.
(7)Nel caso in cui la Germania ritenga che sia necessaria una proroga oltre il 2021, dovrebbe, entro il 31 marzo 2021, presentare alla Commissione una richiesta di proroga, corredata di una relazione sull'applicazione della misura speciale comprendente un riesame della suddivisione percentuale applicata.
(8)La misura speciale di deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
(9)La decisione 2009/791/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,
Ha adottato la seguente Decsione:
Articolo 1
L'articolo 2 della decisione 2009/791/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2021.
L'eventuale domanda di proroga della misura di deroga prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2021.
Detta domanda è accompagnata da una relazione sull'applicazione della presente misura, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.».
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Articolo 3
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 Dicembre 2018
Per il Consiglio
La Presidente
KÖSTINGER
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