Rettifica della Direttiva (UE) 2018/1695 del Consiglio, del 6 Novembre 2018, recante modifica della Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA.
Pagina 7, all'Articolo 1 è aggiunto il punto seguente:
«4)L’articolo 193 è sostituito dal seguente:
“Articolo 193
L'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, eccetto che nei casi in cui l'imposta è dovuta da una persona diversa in virtù degli articoli da 194 a 199 ter e 202”».
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