Decisione (UE) 2018/2027 del Consiglio del 29 Novembre 2018 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione per l’Aviazione Civile Internazionale in merito alla prima edizione delle norme internazionali…

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale («convenzione»), che mira a disciplinare il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Essa ha istituito l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).

(2)Gli Stati membri dell'Unione sono Stati contraenti della convenzione e membri dell'ICAO, mentre l'Unione assume lo status di osservatore in taluni organi dell'ICAO.

(3)Ai sensi dell'articolo 54 della convenzione, il Consiglio dell'ICAO deve adottare norme internazionali e pratiche raccomandate.

(4)La 21a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si è conclusa con esito positivo nel dicembre 2015 con l'adozione dell'accordo di Parigi. L'obiettivo dell'accordo di PArigi consiste nel contenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e nel continuare ad adoperarsi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto a tali livelli. Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire a realizzare tali riduzioni delle emissioni, compreso il trasporto aereo internazionale.

(5)La 39a Assemblea generale dell'ICAO, svoltasi nel 2016, ha deciso attraverso la risoluzione A39-3 di sviluppare un meccanismo globale basato sul mercato per limitare le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto aereo internazionale ai livelli del 2020. La posizione dell'Unione a questo proposito è stata definita dalla decisione (UE) 2016/915 del Consiglio (1).

(6)Il 27 giugno 2018 durante la decima riunione della sua 214a sessione, il Consiglio dell'ICAO ha adottato la prima edizione dell'allegato 16, volume IV, della convenzione: le norme internazionali e le pratiche raccomandate in materia di tutela dell'ambiente — Regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale («CORSIA»).

(7)Le norme contenute nel regime CORSIA potrebbero diventare vincolanti conformemente alla convenzione ed entro i limiti da essa fissati, e potrebbero inoltre divenire tali per l'Unione e i suoi Stati membri ai sensi degli accordi internazionali vigenti in materia di trasporto aereo.

(8)A norma dell'articolo 90 della convenzione, a meno che la maggioranza degli Stati contraenti notifichi il proprio disaccordo al CORSIA, quest'ultimo avrà effetto tre mesi dopo il termine concesso per il suo rigetto.

(9)L'articolo 38 della convenzione riguarda le deroghe alle norme e ai procedimenti internazionali. Conformemente a tale articolo uno Stato contraente, qualora reputi di non potersi attenere in tutto alle norme o ai procedimenti internazionali o di non poter conformare completamente i suoi regolamenti o le sue pratiche alle norme o ai procedimenti internazionali modificati, o qualora reputi necessario adottare regolamenti o pratiche che differiscano in qualche punto da quelli introdotti in base a una norma internazionale, deve avvertire immediatamente l'ICAO delle differenze esistenti tra le proprie pratiche e quelle stabilite dalla norma internazionale.

(10)Il 20 luglio 2018 l'ICAO ha inviato la lettera agli Stati AN 1/17.14 — 18/78, («lettera agli Stati»), con cui chiedeva loro di notificare in primo luogo un eventuale disaccordo riguardante parti del CORSIA entro il 22 ottobre 2018 e, in secondo luogo, di notificare eventuali differenze tra le loro pratiche nazionali e il CORSIA, nonché la data prevista di conformità, entro il 1o dicembre 2018.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.325.01.0025.01.ITA&toc=OJ:L:2018:325:TOC

 

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