Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/1924 della Commissione del 7 Dicembre 2018 relativo alla cancellazione della registrazione dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) «Mostviertler Birnmost».

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 54, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (2) prevede che la procedura di cui agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 si applichi, mutatis mutandis, alla cancellazione di una registrazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, di detto regolamento.

(2)Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, la domanda relativa alla cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta (IGP) «Mostviertler Birnmost» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3).

(3)Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Mostviertler Birnmost» (IGP) deve essere cancellata dal registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(4)Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, tali cancellazioni sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, di tale regolamento.

(5)La misura di cui al presente regolamento è conforme al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

La registrazione della denominazione «Mostviertler Birnmost» (IGP) è cancellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 Dicembre 2018

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.313.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2018:313:TOC

 

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